Errore non scusabile e onere di lettura del bando nella stabilizzazione AFAM (Cons. Stato n. 10128 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le clausole di un avviso di selezione che non precludono espressamente la partecipazione a determinate categorie di aspiranti non possono essere interpretate in senso escludente, dovendo il bando essere letto secondo il principio del favor partecipationis. Il candidato che, per non attenta lettura del bando e del modulo allegato, ometta di presentare tempestivamente la domanda di partecipazione non versa in errore scusabile, non potendosi attribuire certezza e autorevolezza a indicazioni rese in sede informale. Dalla mancata partecipazione alla procedura deriva la carenza di interesse a impugnare gli atti della stessa e l’infondatezza della domanda risarcitoria, per difetto dell’illecito ex art. 2043 cod. civ.
Il Fatto
La vicenda riguarda una docente precaria di violino che aveva svolto, all’esito di procedure selettive, attività di insegnamento presso un Istituto superiore di studi musicali livornese su corsi accademici, pre-accademici e propedeutici. Con D.P.C.M. del 9 settembre 2021 erano state disciplinate la dotazione organica e le modalità di inquadramento nei ruoli dello Stato del personale delle istituzioni AFAM in corso di statizzazione; l’art. 4 del decreto aveva onerato ciascuna istituzione di predisporre due elenchi, prevedendo per l’inclusione nell’elenco “B” il possesso di specifici requisiti di servizio e di anzianità.
La docente non presentava tempestivamente la domanda di partecipazione alla procedura bandita dall’Istituto il 17 novembre 2022, ritenendo che la stabilizzazione riguardasse solo i docenti con servizio su corsi accademici. Solo dopo aver appreso che altri istituti avevano inserito in graduatoria docenti in identica posizione presentava domanda e impugnava l’avviso e il decreto di approvazione degli elenchi, chiedendo anche il risarcimento del danno. Il TAR Toscana respingeva il ricorso; la docente appellava deducendo la scusabilità dell’errore e l’illegittimità dell’esclusione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la contestazione relativa alla clausola asseritamente escludente e alla scusabilità dell’errore. Osserva che l’avviso riproduceva pedissequamente l’art. 4 del D.P.C.M. del 9 settembre 2021 e allegava il modello di domanda, articolato in tre quesiti: essere in servizio alla data del 1° dicembre 2020 nel settore disciplinare per cui si concorreva; la tipologia di contratto in corso a quella data; gli anni accademici nei quali erano state raggiunte le 125 ore di servizio.
Nessuna di tali clausole escludeva espressamente dalla stabilizzazione quanti avessero insegnato in corsi pre-accademici o di base. Il Collegio richiama il principio per cui le preclusioni alla partecipazione a un concorso devono essere espressamente indicate. Il riferimento al settore disciplinare era necessario per individuare l’insegnamento cui aspirava il candidato e andava riferito al futuro, non al passato; la nozione di anno accademico serviva solo a individuare il lasso temporale per il conteggio delle ore.
Decisiva è la griglia specificativa contenuta nel modulo, nella quale il candidato doveva precisare se gli insegnamenti erano stati svolti su corsi propedeutici, pre-accademici e di base: proprio le tipologie di servizio della appellante erano espressamente indicate come valide. Ciò smentisce per tabulas l’equivocità del bando e l’errore scusabile. Il Collegio ritiene piuttosto verosimile una non attenta lettura del bando e del modulo, tanto che altri docenti in identica condizione presentarono tempestivamente domanda e furono assunti.
Quanto alle ulteriori fonti asseritamente decettive, le indicazioni verbalmente rese da un dirigente ministeriale in un webinar difettano di certezza e autorevolezza per l’informalità della sede; il candidato diligente avrebbe dovuto svolgere ulteriori verifiche. La mail del direttore dell’istituto si limitava a esprimere un auspicio, senza entrare nel merito della stabilizzazione. Il Collegio richiama il principio del favor partecipationis, che deve orientare l’attività amministrativa anche sul piano interpretativo. La mancata partecipazione comporta carenza di interesse e, esclusa l’illegittimità del provvedimento, difetta l’illecito ex art. 2043 cod. civ., con rigetto anche della domanda risarcitoria. Spese compensate.
Nota della Redazione
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