Silenzio-inadempimento sul riconoscimento del titolo estero di sostegno (TAR Lazio n. 2114 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, il termine per provvedere si compone di due segmenti: trenta giorni dal ricevimento della domanda per l’accertamento della completezza della documentazione e tre mesi dalla presentazione della documentazione completa per l’adozione del provvedimento conclusivo. Il termine complessivo massimo è dunque di quattro mesi, elevabile dalla sola richiesta di integrazioni. Decorso tale termine senza alcun pronunciamento dell’autorità competente, si perfeziona il silenzio-inadempimento e il giudice amministrativo accerta l’obbligo di provvedere, ordinando l’emanazione di un provvedimento espresso entro un termine fissato e nominando, per il caso di persistente inadempienza, un commissario ad acta. L’esercizio del potere deve conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato in data 22 aprile 2025 un’istanza al Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, conseguito in Spagna, ai sensi della direttiva 2013/55/CE. Il riconoscimento è condizione per l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico.

Decorso il termine di legge senza alcuna risposta, la ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere. Il Ministero si è costituito in giudizio resistendo al ricorso e la causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo applicabile. La legge n. 241 del 1990 fissa il termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento. La disciplina speciale in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali è dettata dal d.lgs. n. 206/2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE.

L’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007 prevede che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerti la completezza della documentazione e ne dia notizia all’interessato, richiedendo le eventuali integrazioni necessarie. L’art. 16, comma 6, stabilisce che l’autorità competente provveda sul riconoscimento con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.

Da queste due disposizioni il Tribunale ricava il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto emettere il provvedimento conclusivo: quattro mesi, sommando i trenta giorni per la verifica della completezza ai tre mesi per la decisione, con l’ulteriore eventuale dilazione determinata dalla richiesta di integrazioni.

Il Collegio rileva che nel caso di specie entrambi i presupposti dell’obbligo di provvedere sono integrati: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine relativo senza alcun pronunciamento. Il Ministero è rimasto inerte e non risulta alcuna richiesta di integrazione della domanda. Si è così perfezionata la fattispecie del silenzio-inadempimento.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina al Ministero di rispondere alla domanda con provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempienza, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà nel termine di 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.

Nel portare a compimento il procedimento, sia l’Amministrazione sia il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, richiamati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, nonché ai principi enunziati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022, che hanno definito la questione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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