Ottemperanza a sentenza del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 730 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario non impugnata nel termine di cui all’art. 327 c.p.c. rientra tra i provvedimenti suscettibili di giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Verificati il rispetto del termine decennale e delle formalità di notifica del titolo, ai fini del decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo. Per il caso di persistente inottemperanza, dispone sin d’ora l’intervento sostitutivo del commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza con cui il giudice ordinario aveva condannato l’amministrazione comunale al pagamento di una somma di denaro, oltre interessi legali e spese processuali. Il titolo è stato notificato all’ente debitore, con formula esecutiva, unitamente al provvedimento di correzione materiale.

Non essendo intervenuto il pagamento, la parte ha proposto ricorso per ottemperanza avanti al TAR, chiedendo l’attuazione del giudicato. L’amministrazione intimata, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio. Alla camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo. La sentenza del giudice ordinario non è stata impugnata nel termine previsto dall’art. 327 c.p.c., come attestato dalla parte: essa appartiene dunque alla categoria dei provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. ammette il giudizio di ottemperanza.

Il giudice verifica poi i presupposti processuali. Risulta rispettato il termine decennale previsto dall’art. 114, comma 1, c.p.a. e, quanto al deposito, il termine dell’art. 87, comma 3, c.p.a., in relazione ai giudizi di cui al comma 2, lett. d).

Quanto alle formalità, il titolo è stato notificato all’amministrazione debitrice con formula esecutiva, così consentendo il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, accertato il rituale esercizio dell’azione e l’inadempimento dell’ente, sussiste l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza.

Il TAR ordina pertanto all’amministrazione resistente di eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza, provvede sin d’ora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., alla nomina del commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario dell’ufficio e con l’onere di comunicare l’insediamento alla Segreteria della Sezione.

Quanto alle spese dell’eventuale attività commissariale, il Collegio ne riserva la liquidazione con separato decreto, a carico dell’amministrazione inottemperante, previa presentazione della nota entro il termine di decadenza di cento giorni di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, avuto riguardo alla semplicità della controversia, assimilabile alle procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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