Assegno di cura e graduatoria: i soggetti finanziati sono controinteressati necessari (Cons. Stato n. 10131 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di annullamento della graduatoria per l’accesso all’assegno di cura i soggetti collocati come ammessi e finanziabili sono controinteressati necessari, perché l’eventuale accoglimento del ricorso è suscettibile di arrecare loro pregiudizio. Il ricorso è pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. se non è notificato ad almeno uno di essi. L’omessa conoscenza dei nominativi, dovuta alla pubblicazione della graduatoria con codici alfanumerici, non esonera il ricorrente dall’onere di attivare l’accesso agli atti per finalità difensive. L’errore scusabile non sussiste quando l’istanza di accesso non era diretta all’ostensione delle generalità e la richiesta di notifica per pubblici proclami è stata avanzata solo con i motivi aggiunti, oltre il termine di impugnazione.
Il Fatto
I genitori di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico in sindrome genetica, riconosciuto invalido con necessità di assistenza continua e portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, impugnavano davanti al TAR Campania la graduatoria degli ammessi al programma regionale assegni di cura del Fondo per la non autosufficienza 2023. Nella graduatoria il minore figurava come ammesso non finanziabile, con conseguente interruzione del beneficio percepito fino a novembre 2024.
I ricorrenti chiedevano l’accertamento del diritto del minore al reinserimento tra gli ammessi finanziabili e la condanna al pagamento senza soluzione di continuità. Il TAR, con sentenza in forma semplificata, dichiarava il ricorso inammissibile per omessa notifica ad almeno un controinteressato ed escludeva l’errore scusabile. Propongono appello i genitori, reiterando le censure di merito e contestando la qualificazione dei soggetti inseriti in graduatoria come controinteressati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione giuridica dell’assegno di cura. L’art. 1, comma 5, DPCM 3 ottobre 2022 configura i contributi alle persone non autosufficienti come misura integrativa dell’offerta dei servizi, ulteriore rispetto all’indennità di accompagnamento e alle altre forme di assistenza economica e socio-sanitaria previste dall’ordinamento. L’assegno disciplinato dalla delibera della Giunta Regionale della Campania n. 70 del 22.02.2024 rientra in tale categoria e non esaurisce il complesso dei sostegni in favore dei disabili.
La Corte osserva che la stessa delibera regionale è stata adottata per recepire orientamenti della giurisprudenza amministrativa formatisi in un contenzioso seriale relativo a minori autistici. Benché agli individui con disabilità gravissima sia riconosciuta priorità massima nell’accesso ai fondi, il beneficio non è garantito in termini assoluti: dipende dai limiti delle risorse dell’Ambito Territoriale e la priorità tra i soggetti aventi pari titolo si basa sull’ISEE.
Da ciò deriva la conseguenza processuale. Poiché l’accoglimento del ricorso comporterebbe lo scorrimento della graduatoria e il possibile scavalco di chi è già collocato utilmente, i soggetti ammessi e finanziabili sono controinteressati in senso proprio. L’inammissibilità rilevata dal TAR è dunque corretta.
Il Collegio esclude anche l’errore scusabile. L’istanza di accesso presentata dai ricorrenti non era finalizzata all’ostensione delle generalità di almeno un controinteressato. La richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami è stata formulata solo contestualmente ai motivi aggiunti, il 31 luglio 2025, mentre il provvedimento impugnato era conosciuto almeno dal 26 maggio 2025, quindi oltre sessanta giorni prima. L’appello è pertanto rigettato in quanto manifestamente infondato, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della controversia.
Nota della Redazione
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