Valutazioni esame di maturità autonome per indicatori e insindacabili se motivate (Cons. Stato n. 10425 del 27.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esame di Stato, i singoli indicatori delle griglie di valutazione previste dall’O.M. n. 65/2022 e dal D.M. n. 1095/2019 mirano a valutare distinte e autonome capacità del candidato e non sono legati da rapporto di presupposizione o consequenzialità. È conforme a logica che il candidato consegua punteggi differenti, anche inferiori alla media, in alcuni indicatori e punteggi elevati in altri, senza che ciò integri contraddittorietà della valutazione. La predisposizione di una griglia con giudizi collegati ai singoli punteggi numerici costituisce adeguata motivazione della valutazione della prova, e il voto numerico sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione secondo un principio di economicità amministrativa. Il giudizio di ammissione all’esame, trasfuso nel credito scolastico, è funzionalmente distinto dalla valutazione delle singole prove e non la vincola. Le valutazioni dell’esame di maturità sono sindacabili solo per macroscopiche o evidenti illogicità.

Il Fatto

La ricorrente aveva superato l’esame di maturità scientifica per l’anno scolastico 2021/2022 presso un liceo, riportando una votazione finale di 80/100. Riteneva il punteggio inadeguato rispetto al proprio percorso di studi — media pari o superiore a 8 nel quinquennio e 9,5/10 nella prova scritta di matematica — e impugnava gli esiti pubblicati il 30 giugno 2022.

Deduceva l’illogicità e la contraddittorietà dei giudizi relativi alla prova orale (indicatori A, B e C) e alla prova scritta di italiano, nonché la genericità degli indicatori e la loro non corrispondenza con la carriera scolastica. Il TAR Lazio respingeva il ricorso. Proponeva appello, lamentando in particolare che il primo giudice avesse considerato le voci delle griglie tra loro autonome e non complementari.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Muove dalla disciplina della griglia per il colloquio orale, dettata dall’art. 22 dell’O.M. n. 65/2022, che rinvia all’allegato A per gli indicatori da valutare. Quegli indicatori, osserva la Sezione, mirano a valutare distinte e indipendenti capacità del candidato, ciascuno riferito a un ambito di competenza ben individuato.

La griglia con i sotto-criteri costituisce congrua motivazione dell’attività della commissione, in linea con il principio valido per le procedure concorsuali: la predisposizione di giudizi collegati ai singoli punteggi numerici è adeguata motivazione e il voto numerico sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale. Ne deriva l’infondatezza della tesi sulla genericità degli indicatori e sull’illogicità delle valutazioni, fondata sull’erroneo assunto del rapporto di presupposizione tra i criteri.

È conforme a diritto e a logica, prosegue la Corte, che il candidato consegua punteggi differenti in ciascun indicatore, svolgendo ciascuno funzione distinta e autonoma pur concorrendo alla sommatoria del giudizio finale. La padronanza lessicale o la capacità di analisi riguardano abilità diverse dall’acquisizione dei contenuti o dalla capacità di argomentare in chiave critica. Ben può quindi il candidato riportare un punteggio inferiore alla media in alcuni indicatori senza che vi sia contraddittorietà.

La Corte distingue poi il percorso scolastico dall’esame di Stato. Il giudizio di ammissione, trasfuso nel credito scolastico, accede alla carriera dell’alunno e concorre al voto finale, ma non è vincolante per la valutazione delle prove: la seconda afferisce a un momento circoscritto e resta legata a quanto il candidato dimostra nella specifica prova, entrando in gioco anche la gestione dell’emotività. Diversamente, l’esame perderebbe rilevanza propria.

Analoghe conclusioni valgono per la prova scritta di italiano. Il D.M. n. 1095/2019 distingue competenze generali e specifiche; gli indicatori descrivono singoli aspetti della padronanza linguistica, indipendenti nella valutazione e concorrenti al giudizio complessivo. L’indicatore sulla coesione e coerenza testuale riguarda competenza obiettivamente diversa dalle capacità lessicali. Non emergono, infine, macroscopiche o evidenti illogicità: il giudizio è sufficientemente motivato e le spese dell’appello sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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