Divieto paesaggistico di cartelli pubblicitari e prevalenza del PTPR (Cons. Stato n. 10134 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni del piano territoriale paesistico regionale che vietano l’installazione di cartelloni pubblicitari nelle aree connotate da interesse archeologico prevalgono sulle disposizioni difformi degli strumenti urbanistici e sulle normative di settore, ai sensi dell’art. 145, terzo comma, d.lgs. n. 42/2004. Il potere pianificatorio paesaggistico è ampiamente discrezionale e può tradursi in un divieto puntuale, che anticipa la valutazione tecnico-discrezionale altrimenti affidata all’amministrazione in sede autorizzatoria. Non sussiste pertanto contrasto con l’art. 23 del codice della strada, né lesione della libertà di iniziativa economica, subordinata alla priorità costituzionale della tutela del paesaggio. Il provvedimento comunale che dispone la rimozione è legittimo ove plurimotivato, anche a prescindere dal difetto del titolo edilizio.

Il Fatto

Una società proprietaria di quattro impianti pubblicitari, installati nel 1988 su un tratto della via Salaria in forza di autorizzazioni ANAS e poi interessati dal passaggio di proprietà della strada al Comune, impugnava dinanzi al TAR Lazio l’ordinanza di rimozione adottata dal Comune nel 2017. L’atto richiamava il vincolo di area di interesse archeologico apposto dal PTPR regionale, la localizzazione in zona esondabile e il regolamento comunale di arredo urbano.

Il TAR respingeva il ricorso, ritenendo ostativo all’installazione il regime vincolistico dell’area. La società proponeva appello, censurando in particolare il contrasto tra le prescrizioni del piano paesaggistico e la disciplina del codice della strada, la lesione dell’iniziativa economica e l’assenza di una valutazione caso per caso.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato richiama la propria recente pronuncia resa su una fattispecie analoga, relativa a cartelli rimossi dallo stesso Comune (Cons. Stato n. 8553 del 2024). In quella sede la Sezione aveva affermato che le prescrizioni vincolistiche del PTPR non contrastano con la normativa del codice e che il disposto normativo preclude le ponderazioni tecnico-discrezionali del Comune. La pianificazione paesaggistica può inibire determinate tipologie di manufatti, in una considerazione complessiva del territorio regionale e in riferimento a specifiche categorie di beni archeologici.

Il Collegio sottolinea che con il piano è stata anticipata quella valutazione tecnico-discrezionale che negli altri casi avviene ex post. L’art. 145, terzo comma, d.lgs. n. 42/2004 sancisce la prevalenza delle previsioni del piano paesaggistico sulle disposizioni difformi degli strumenti urbanistici e sulle normative di settore. La Regione ha quindi esercitato legittimamente il proprio potere in sede di co-pianificazione con lo Stato.

Quanto alla pretesa lesione dell’art. 41 Cost., la Sezione ribadisce che l’iniziativa economica è subordinata alla priorità costituzionale della tutela del paesaggio di cui all’art. 9 Cost. Il profilo autorizzatorio “a valle” non preclude i limiti nascenti “a monte” dalla pianificazione paesaggistica, né sussiste contrasto con l’art. 153 del codice dei beni culturali.

Il provvedimento impugnato è inoltre plurimotivato: non si fonda solo sul difetto del titolo edilizio, ma anche sul vincolo paesaggistico e sulla localizzazione in zona esondabile. Le censure sulla specialità della disciplina stradale e sull’assenza di un previo provvedimento prefettizio risultano superate dall’incompatibilità degli impianti con il regime vincolistico. La sopravvenienza dei vincoli del 2007 osta alla sopravvivenza delle autorizzazioni precedenti. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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