Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 775 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che abbia accertato il diritto del docente alla carta docente e condannato l’Amministrazione a metterla a disposizione, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza quando l’obbligo portato dal titolo sia rimasto inadempiuto e non contestato. Esperito infruttuosamente il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, l’Amministrazione va condannata a dare completa esecuzione entro il termine fissato dal giudice. Decorso inutilmente tale termine, si nomina un Commissario ad Acta per l’adozione degli atti sostitutivi necessari, senza liquidazione di compenso quando le funzioni siano affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, una sentenza che accerta il suo diritto all’ottenimento della carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo di 500,00 euro per ciascun anno, e condanna l’Amministrazione a metterla a disposizione o a fornire altro equipollente.
Il titolo, notificato in data 07.01.2025, è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, come da attestazione della cancelleria in data 06.10.2025, ed è decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto per le amministrazioni dello Stato. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’integrale esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad Acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha esaminato il ricorso alla luce dell’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il giudizio di ottemperanza. La pretesa azionata dalla ricorrente è risultata adeguatamente documentata, sulla base del titolo giudiziale prodotto e dell’attestazione del suo passaggio in giudicato.
Il Collegio ha rilevato che, a fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione intimata non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato. La difesa erariale si è costituita formalmente, senza formulare difese sul punto.
Ne discende che il ricorso è fondato e merita accoglimento. L’Amministrazione è stata conseguentemente condannata a dare completa esecuzione, per il contributo alla formazione, alla sentenza del giudice del lavoro, provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Il Tribunale ha inoltre disciplinato l’ipotesi di perdurante inerzia. Una volta decorso infruttuosamente il termine assegnato, provvederà, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione a cura del ricorrente, un Commissario ad Acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato. Il commissario adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, avvalendosi, ove occorra, della struttura organizzativa regionale.
Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del Commissario ad Acta. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., e sono liquidate in 1.000,00 euro per compensi, oltre accessori.
Nota della Redazione
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