Decoro dei complessi monumentali e poteri del comitato interistituzionale (Cons. Stato n. 10261 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le determinazioni adottate dal comitato interistituzionale istituito dall’art. 52, comma 1-ter, del codice dei beni culturali e del paesaggio esprimono un potere di carattere ampiamente discrezionale, volto ad assicurare il decoro dei complessi monumentali e delle aree contermini attraverso la individuazione degli usi non compatibili. Il recepimento di tali prescrizioni negli strumenti di pianificazione commerciale comunale non integra carenza di motivazione né sviamento di potere, costituendone coerente attuazione. La valutazione di non conformità di un determinato strumento impiegato per l’esercizio dell’attività commerciale rispetto alle esigenze di tutela del decoro costituisce scelta riservata all’amministrazione, insindacabile nel merito dal giudice di legittimità. Le medesime determinazioni costituiscono base legale per il riesame, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, delle concessioni di suolo pubblico divenute incompatibili, anche in deroga a disposizioni regionali.

Il Fatto

Gli appellanti sono ex concessionari di posteggi su area pubblica in Pisa per la vendita di gelati artigianali, attività storicamente esercitata con banchetti mobili in piazza del Duomo, area dichiarata patrimonio mondiale UNESCO. Revocate le originarie concessioni nel 1994 per effetto del regime vincolistico, agli operatori era stato consentito di proseguire l’attività con automezzi di modeste dimensioni in aree limitrofe, secondo una turnazione autogestita recepita nella pianificazione commerciale del 2001.

Nel 2022 il Comune di Pisa approvava il nuovo piano del commercio e il relativo regolamento, recependo le prescrizioni del comitato interistituzionale per il decoro. Per sette delle dodici postazioni era imposto l’utilizzo di un chiosco fisso; per le altre lo spostamento. Gli interessati impugnavano gli strumenti regolatori e gli atti presupposti davanti al TAR Toscana, che respingeva il ricorso. Propongono appello.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo contesta l’acritico recepimento delle prescrizioni del comitato, con asserita carenza di motivazione e sviamento, e la penalizzazione dei gelatai rispetto ai titolari delle bancarelle fisse. Il Consiglio di Stato esclude ogni profilo di illegittimità: il recepimento va correlato alle funzioni del comitato ai sensi dell’art. 52, comma 1-ter, del codice dei beni culturali, che gli attribuisce il compito di individuare gli usi e le attività non compatibili con la tutela e di assicurare il decoro mediante specifiche prescrizioni.

Le prescrizioni esprimono un potere ampiamente discrezionale. Il divieto di furgoni e mezzi gommati nelle aree bisognose di tutela non è sintomo di deviazione dal fine pubblico, ma ne costituisce coerente attuazione. Esso si fonda sul dato obiettivo dello strumento impiegato, la cui non conformità con le esigenze di decoro del complesso monumentale palesa un’autoevidenza non necessitante di ulteriore motivazione, non sindacabile se non attraverso una non consentita sostituzione nella sfera amministrativa.

Il secondo motivo prospetta la mancata concertazione della rappresentanza di categoria, in violazione della legislazione regionale di settore. La censura è infondata: l’apporto collaborativo è stato consentito e recepito mediante la previsione regolamentare di una turnazione per l’utilizzo dei posteggi. La riduzione delle postazioni disponibili attiene al contenuto delle determinazioni, non alle modalità di esercizio del potere, e integra semmai un profilo sostanziale.

Il terzo motivo denuncia contraddittorietà tra regolamento e piano e i pretesi effetti negativi del chiosco fisso, anche in termini di eterogenesi dei fini. La Corte li respinge: si contestano ancora scelte discrezionali riconducibili all’immanente potestà dell’amministrazione di modificare il regime d’uso speciale assentito al privato, senza che questi possa opporre un legittimo affidamento al mantenimento delle condizioni originarie. L’art. 52, comma 1-ter assegna alle determinazioni la funzione di base legale per il riesame, ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, delle concessioni non più compatibili. L’imposizione di strutture fisse è dunque ammessa, quand’anche si traduca in un sacrificio per il concessionario. I profili relativi alle modalità di rifornimento sollecitano un sindacato di merito eccedente i poteri del giudice amministrativo. L’appello è respinto, con conferma della sentenza di primo grado e spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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