Danno da illegittimo diniego edilizio e nesso causale con il lucro cessante (Cons. Stato n. 10138 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità dell’amministrazione per illegittimo diniego di permesso di costruire in sanatoria, il danno risarcibile è circoscritto a quello che costituisce conseguenza immediata e diretta della lesione della situazione soggettiva dedotta in giudizio, ai sensi dell’art. 1223 cod. civ. Nel lucro cessante rientra esclusivamente il pregiudizio da ritardo nell’avvio dell’attività alberghiera in quanto tale, non anche il mancato introito connesso alla proficua gestione ricettiva, che si ricollega a un’attività d’impresa esorbitante dalla lesione accertata. Gli interessi corrisposti sul finanziamento contratto per la costruzione e l’arredo dell’immobile non sono risarcibili, collegandosi in via immediata alle sole scelte imprenditoriali del danneggiato. La domanda che reiteri pretese già coperte da giudicato è inammissibile in parte qua. La liquidazione equitativa ex art. 2056, secondo comma, cod. civ. deve mantenersi coerente con la sfera del pregiudizio accertato.
Il Fatto
Una società titolare di concessione edilizia per un fabbricato a destinazione alberghiera presenta, dopo la realizzazione difforme delle fondazioni, istanza di sanatoria e variante. Il Comune la respinge. Seguono plurimi giudizi: il Consiglio di Stato annulla il diniego limitatamente ai vani tecnici; il Comune rilascia un permesso in sanatoria parziale, poi diffida la società ritenendo il titolo spirato; una nuova pronuncia d’appello accoglie il ricorso della società; un ulteriore diniego viene annullato dal TAR, con successivo rilascio del titolo in sanatoria.
La società agisce quindi per il risarcimento dei danni asseritamente patiti per il comportamento complessivamente dilatorio del Comune, protrattosi per oltre dieci anni. Il TAR dichiara in parte inammissibile il ricorso per violazione del ne bis in idem e, per il resto, lo accoglie condannando il Comune al pagamento di 15.000 euro, liquidati equitativamente in relazione al solo periodo non coperto dal giudicato. La società appella dolendosi della riduzione del ristoro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i tre motivi, incentrati sulla pretesa unicità sostanziale della vicenda e sulla qualificazione del tempo necessario a conseguire l’utilità finale come bene della vita autonomamente tutelabile, oltre che sulla quantificazione del danno. L’appello è infondato; le eccezioni in rito restano assorbite.
Il punto centrale è il nesso causale. La Corte richiama la propria precedente pronuncia, già passata in giudicato, che aveva respinto la domanda risarcitoria per l’inconfigurabilità del nesso tra la parte dei provvedimenti dichiarata illegittima e i danni fatti valere, stante la satisfattività della pronuncia annullatoria, e per l’assenza di una condotta contra ius riguardo alla parte dichiarata legittima.
Quanto al lucro cessante, il Consiglio ribadisce che il mancato introito dell’attività alberghiera non è conseguenza immediata e diretta della ritardata esecuzione delle opere edilizie: la tabella sui tassi di occupazione attiene alla gestione d’impresa, che esorbita dalla lesione incentrata sulla conformità delle opere al titolo edilizio. Vi rientra solo il danno da ritardato avvio dell’attività, a prescindere dai maggiori ricavi della gestione ricettiva.
Assume rilievo decisivo la vicenda fattuale: l’immobile è stato sottoposto a sequestro preventivo penale per buona parte del periodo considerato, con fisiologica inattitudine a produrre reddito; nel 2022 e nel 2023 la società ha richiesto titoli in sanatoria o variante, ammettendo che la struttura non era ultimata; le difformità oggetto dell’istanza di variante risultano significative. Tali circostanze, non chiarite in replica, confermano che l’immobile non era idoneo all’apertura al pubblico a prescindere dai provvedimenti comunali.
Quanto al danno emergente, gli interessi sul finanziamento si ricollegano in via immediata alle sole scelte imprenditoriali della parte, difettando il nesso di consequenzialità diretta e immediata ex artt. 1223 e 2056 cod. civ. La somma liquidata dal primo giudice risulta pertanto coerente con la sfera del risarcibile. L’appello è respinto, con compensazione delle spese di lite per l’assoluta particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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