Rettifica di errore materiale nel condono edilizio possibile anche a procedimento concluso (TAR Lombardia n. 858 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Un mero errore materiale contenuto nella planimetria allegata alla domanda di condono edilizio, che si traduca nell’errata collocazione dell’opera e quindi nell’indicazione di distanze non corrette, non integra un vizio di legittimità del provvedimento di sanatoria. Esso può essere sempre corretto dal Comune mediante un atto di rettifica di errore materiale, con efficacia retroattiva, anche dopo la conclusione del procedimento di condono. La rettifica si distingue dall’annullamento d’ufficio e dalla revoca, non avendo natura di provvedimento di riesame, poiché è volta alla semplice correzione di errori materiali o irregolarità involontarie. Il diniego di rettifica che si fondi sull’avvenuta conclusione del procedimento è pertanto illegittimo.
Il Fatto
La società ricorrente otteneva nel 1998 dal Comune un provvedimento di sanatoria edilizia relativo a un’autorimessa realizzata nel giardino della villetta di proprietà, ai sensi della legge n. 47 del 1985. In occasione di iniziative per la vendita dell’immobile, la società rilevava che nella planimetria allegata alla domanda di condono le dimensioni della costruzione erano esatte, ma errata era la sua collocazione sul piano e, di conseguenza, le distanze dalla villetta e dalla pubblica via. Le distanze corrette risultavano invece dall’estratto di mappa catastale.
Ritenendo di trovarsi di fronte a un mero errore materiale, la società presentava al Comune una domanda di rettifica con la relativa documentazione. Il Comune respingeva l’istanza sul rilievo che il procedimento di condono era ormai concluso e che eventuali opere difformi andavano sanate o ripristinate. Contro il diniego la società proponeva ricorso, senza domanda di sospensiva. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie il ricorso, affidato a tre motivi omogenei che deducono l’eccesso di potere sotto vari profili e la violazione della legge n. 47 del 1985 e della legge n. 241 del 1990, sotto il profilo dell’erronea motivazione ex art. 3 e della mancata partecipazione al procedimento.
Dalla documentazione emerge che non vi sono stati errori, né del richiedente né del Comune, quanto all’identificazione dell’unità immobiliare oggetto di sanatoria. L’unico errore ravvisabile consiste nel differente posizionamento della costruzione sanata e quindi nelle differenti distanze risultanti dall’estratto di mappa catastale rispetto alla planimetria allegata alla domanda. Il Tribunale sottolinea che entrambi i documenti erano stati depositati in Comune unitamente alla domanda di sanatoria, sicché l’Amministrazione avrebbe potuto rilevare la discrasia.
Ciò premesso, il Collegio esclude che sussista un vizio di legittimità del provvedimento di condono e configura invece un mero errore materiale in uno dei documenti allegati, di per sé non ostativo a un provvedimento di rettifica, nonostante la sanatoria si sia conclusa nel 1998. Un errore nella redazione della planimetria può dar luogo tutt’al più a una mera irregolarità del provvedimento di condono, che può essere sempre sanata con un atto di rettifica a valore retroattivo.
Il Tribunale richiama la nozione di errore materiale desumibile dall’art. 1430 cod. civ. e la sentenza del TAR del Lazio, Roma, Sezione II-bis, n. 9702 del 2025, secondo cui la rettifica, quale provvedimento di secondo grado volto alla semplice correzione di errori materiali o di semplici irregolarità involontarie, si distingue profondamente dall’annullamento d’ufficio e dalla revoca, non avendo natura di vero e proprio provvedimento di riesame.
Rileva inoltre il Collegio che la società non ha segnalato abusi ulteriori rispetto a quello sanato, per cui non appare pertinente il riferimento, contenuto nel provvedimento impugnato, alla necessità di una ulteriore sanatoria o di un ripristino. Il ricorso è dunque accolto, con integrale annullamento del provvedimento impugnato e salve le successive determinazioni del Comune. Le spese sono compensate, salvo l’onere del contributo unificato a carico del Comune soccombente ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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