Accesso documentale e divieto di elaborazione dati a carico della p.a. (TAR Campania n. 3341 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso documentale, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, deve riferirsi a specifici documenti già esistenti e non può imporre all’Amministrazione un’attività di indagine ed elaborazione dei dati. La p.a. non è tenuta a predisporre elaborazioni o correlazioni di dati per soddisfare la richiesta, anche quando la mole degli atti o i criteri della domanda impongano un’attività complessa di ricerca e reperimento. Resta invece ostensibile il documento specificamente individuato e compreso nell’istanza, relativo all’ottemperanza a una sentenza, poiché in tal caso l’ostensione non comporta alcuna attività elaborativa. Le contestazioni sull’attendibilità della documentazione non si risolvono sul piano dell’accesso, ma mediante le azioni impugnatorie previste dal codice del processo amministrativo.
Il Fatto
La ricorrente, candidata idonea non vincitrice in una procedura concorsuale per titoli ed esami, ha presentato il 19 dicembre 2025 istanza di accesso documentale all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. La richiesta riguardava l’elenco dei candidati vincitori e idonei che avevano rinunciato all’assunzione, i provvedimenti con cui l’Ufficio aveva preso atto delle rinunce, gli atti di scorrimento della graduatoria e lo stato aggiornato della stessa.
Decorso infruttuosamente il termine di trenta giorni, la ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego, deducendo la violazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione e la lesione dei principi di trasparenza. Le Amministrazioni si sono costituite depositando, il 7 aprile 2026, una nota di riscontro con cui hanno esplicitato le ragioni del diniego e prodotto un elenco dei rinunciatari e degli scorrimenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il contenuto dell’istanza e il riscontro fornito in giudizio dall’U.S.R. La ricorrente ha riconosciuto che la p.a. ha offerto un tardivo riscontro, allegando l’elenco degli avvenuti scorrimenti: per questa parte la materia del contendere è parzialmente cessata.
Quanto alle ulteriori pretese, il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui l’istanza di accesso non può riguardare dati e informazioni che, per essere forniti, esigono un’attività di indagine ed elaborazione da parte dell’Amministrazione (Cons. Stato, sez. V, n. 7103 del 2025). La p.a. non è tenuta, di fronte a istanze manifestamente onerose, a compiere un’attività elaborativa non prevista dalla normativa, principio esteso anche al caso in cui i documenti esistano ma la mole degli atti e i criteri della richiesta impongano un’attività preparatoria di elaborazione (TAR Lazio, sez. III, n. 18061 del 2024).
Ne segue il rigetto delle doglianze con cui si pretende che l’U.S.R. elabori i dati risultanti dalla documentazione pubblicata e di cui sono stati forniti i link, o chiarisca se dopo luglio 2025 siano intervenute ulteriori rinunce e scorrimenti: si tratta di dati che esorbitano dall’iniziale istanza e per la cui tutela occorre una nuova specifica richiesta.
Le contestazioni sull’attendibilità della documentazione versata non possono risolversi sul piano dell’accesso, ma eventualmente mediante le azioni impugnatorie del processo amministrativo. Anche il dato relativo al titolo degli scorrimenti di alcune candidate non è compreso nell’originaria istanza e richiede una domanda ulteriore.
Residua la sola pretesa relativa agli atti con cui l’U.S.R. ha dato esecuzione a una sentenza della medesima Sezione. Tale richiesta è compresa nell’istanza del 19 dicembre 2025 e non implica alcuna elaborazione: il documento è specificamente individuato e per questa parte il ricorso è accolto, con ordine di esibizione nel termine di trenta giorni, salvo formale attestazione di inesistenza. Le spese, compensate per metà, sono liquidate in € 750,00 a carico del Ministero e dell’U.S.R., in solido.
Nota della Redazione
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