Titoli di accesso al concorso e crediti integrativi: irrilevante il vecchio ordinamento (TAR Calabria n. 1013 del 10.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
I titoli di accesso alle classi di concorso sono individuati dall’allegato A del d.m. 9 maggio 2017, n. 259, che, per la classe A022, richiede il possesso di ulteriori 80 CFU nei settori scientifico-disciplinari ivi indicati. Tale disciplina non regola retroattivamente i titoli già conseguiti, ma conforma l’accesso ai concorsi banditi successivamente alla sua entrata in vigore. È quindi irrilevante che i crediti siano stati acquisiti secondo il vecchio ordinamento e con criteri di attribuzione diversi: l’equiparazione tra 5 e 6 CFU costituisce una ricostruzione personale del quadro normativo, contrastante con la lettera della legge. L’amministrazione può verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione anche dopo lo svolgimento delle prove; l’esito positivo delle stesse non integra un limite temporale al controllo.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato al concorso ordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale docente nella classe di concorso A022 – Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado, indetto con decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499, modificato con decreto dipartimentale 5 gennaio 2022, n. 23. Quale titolo di accesso ha vantato la laurea triennale Classe 5 Lettere e la laurea specialistica in Linguistica italiana e Civiltà letterarie, classe 16/S Filologia moderna, titoli che gli avevano consentito l’inserimento nelle graduatorie provinciali dei supplenti.

Con decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria del 15 luglio 2022 l’amministrazione lo ha escluso, rilevando che mancavano 2 dei 12 crediti richiesti in L-LIN/01 e 2 dei 12 richiesti in L-FIL-LET/04 rispetto agli 80 CFU complessivi previsti dalla nota 8 dell’allegato A del d.m. n. 259 del 2017. Il candidato ha impugnato l’esclusione e la graduatoria definitiva, deducendo il possesso dei titoli e l’inapplicabilità dell’integrazione dei crediti alle lauree del vecchio ordinamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio concentra l’analisi sulla natura della disciplina contenuta nell’allegato A del d.m. n. 259 del 2017. La norma annovera la laurea LS-16 in Filologia Moderna tra i titoli di accesso alla classe A022, ma a condizione dell’integrazione con gli 80 CFU indicati nella nota 8. Tale disposizione non è stata impugnata e, soprattutto, non regola retroattivamente il percorso di studi del candidato: essa disciplina l’accesso ai concorsi a cattedra banditi dopo la sua entrata in vigore, tra i quali rientra la procedura in esame.

Su questo presupposto cade la tesi centrale del ricorrente. L’equivalenza tra i 5 CFU assegnati sotto il vecchio ordinamento e i 6 CFU del nuovo ordinamento, invocata per colmare le carenze in L-LIN/01 e L-FIL-LET/04, non trova alcun appiglio normativo. Il Tribunale la qualifica espressamente come personale ricostruzione del quadro normativo, in contrasto con la lettera della legge. Il dato testuale dei crediti posseduti non è superabile attraverso una pretesa omogeneità funzionale tra i due sistemi.

Il Collegio esamina anche il profilo introdotto con la memoria depositata il 17 aprile 2025, relativo all’esclusione intervenuta dopo il superamento delle prove e l’inserimento in graduatoria. Il motivo è inammissibile perché non articolato nel ricorso. Nel merito, è comunque infondato: l’espletamento delle prove non costituisce un limite temporale per la verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, che resta doverosa sino alla conclusione della procedura.

Il ricorso è pertanto respinto. Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese e delle competenze di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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