Centri di cottura, disponibilità e soccorso istruttorio nella refezione scolastica (TAR Puglia n. 1013 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento del servizio di refezione scolastica, la clausola della lex specialis che richiede la disponibilità di un centro di cottura va interpretata, in presenza di formulazione ambigua, quale requisito di esecuzione del contratto e non di partecipazione alla procedura, privilegiando l’interpretazione conforme al favor partecipationis. La mancata allegazione del consenso del comodante alla preparazione di pasti per terzi non integra un’autonoma causa di esclusione, non essendo correlata in via testuale alla nozione di disponibilità. La carenza documentale afferente alla documentazione amministrativa è in ogni caso sanabile mediante il soccorso istruttorio di cui all’art. 101, comma 1, d.lgs. n. 36/2023. L’illegittima omissione dei criteri premianti in materia di criteri ambientali minimi e di parità di genere determina l’annullamento dell’intera procedura, senza necessità di prova di resistenza.

Il Fatto

Il Comune di Sava indice una procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla gara partecipano due operatori: un raggruppamento temporaneo e la società ricorrente.

Quest’ultima viene esclusa con verbale della centrale unica di committenza, sul rilievo che, pur avendo dichiarato la disponibilità di un centro di cottura in forza di un contratto di comodato, non aveva allegato l’accordo con il Comune comodante che la autorizzava alla produzione di pasti per conto terzi. La società impugna l’esclusione e, ottenuta l’ammissione con riserva in sede cautelare, propone motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione nel frattempo intervenuta, deducendo l’illegittimità della disciplina di gara per omessa previsione dei punteggi premiali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’esame delle clausole di gara, che annoverano la disponibilità del centro di cottura tra i requisiti di capacità tecnica e professionale e impongono la produzione, a pena di esclusione, del titolo di proprietà, locazione o comodato. La società aveva indicato il centro, il titolo negoziale e la possibilità di utilizzarlo anche per terzi.

Tale complessiva indicazione è ritenuta dal Tribunale coerente con il requisito, essendo sufficiente a comprovare l’effettiva disponibilità. La mancanza di riscontro documentale sul consenso del comodante non assume rilievo escludente, non essendo correlata sul piano testuale alla nozione di disponibilità. In ogni caso, osserva il Collegio, la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, non vertendosi in materia di offerta tecnica o economica.

Il Tribunale rileva inoltre l’ambiguità della disciplina, che in alcuni passaggi riferisce il requisito all’attualità e in altri alla sola fase di avvio del servizio. Una simile formulazione avrebbe imposto una lettura estensiva, in ossequio al favor partecipationis e all’orientamento che qualifica il requisito come esecutivo (Cons. Stato, III, n. 5991/2024; id., III, n. 10840/2022; id., V, n. 776/2021 e n. 5734/2020).

Passando ai motivi aggiunti, è respinta la censura sulla garanzia provvisoria di importo ridotto: la mera insufficienza costituisce irregolarità sanabile con il soccorso istruttorio anche oltre il termine di presentazione delle offerte (art. 101, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023), distinta dalla mancanza assoluta della garanzia.

È invece accolta l’eccezione di tardività? No: il Collegio la disattende. Le clausole non hanno portata escludente e la lesione assume concretezza solo con l’aggiudicazione (Ad. Plen. nn. 4/2018 e 3/2001; Cons. Stato, V, n. 972/2021; id., III, n. 4701/2024). Nel merito, l’art. 57, comma 2, art. 83, comma 2, art. 108, comma 7 e art. 130 d.lgs. n. 36/2023 impongono l’inserimento dei criteri premianti, in termini non facoltativi. Da qui l’illegittimità della legge di gara e l’annullamento dell’intera procedura, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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