Lavoro stagionale, revoca del nulla osta per cessazione del datore e subentro (TAR Lazio n. 1013 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel lavoro subordinato stagionale il visto d’ingresso e il nulla osta al lavoro sono rilasciati in funzione dell’assunzione presso uno specifico datore di lavoro. Se, dopo l’ingresso dello straniero in Italia, il rapporto non si perfeziona, il visto e il nulla osta sono privi di efficacia e sono suscettibili di revoca. Al lavoratore stagionale non può essere rilasciato il permesso di soggiorno per attesa occupazione, escluso dall’art. 24, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 e dall’art. 1, comma 1, lett. f), d.l. n. 145/2024. Il subentro di un nuovo datore di lavoro è ammesso solo se contestuale alla presentazione presso lo sportello unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, per la stessa tipologia e durata del rapporto originario.

Il Fatto

Il titolare di una società cooperativa agricola chiedeva il nulla osta al lavoro stagionale in favore di un cittadino extracomunitario, ai sensi dell’art. 24, d.lgs. n. 286/1998. La Prefettura rilasciava il nulla osta nel febbraio 2024, per una durata massima di nove mesi. Il lavoratore otteneva il visto, entrava in Italia nel settembre 2024 e veniva convocato presso lo sportello unico per il febbraio 2025.

Nel frattempo l’azienda richiedente cessava l’attività. Il lavoratore chiedeva alla Prefettura di consentire il subentro di un nuovo datore di lavoro. L’amministrazione revocava il nulla osta, rilevando l’impossibilità di costituire il rapporto con il datore originario e l’inammissibilità del subentro, non presentato contestualmente alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il ricorso veniva proposto davanti al TAR, che in sede cautelare lo respingeva; il Consiglio di Stato sospendeva l’efficacia dell’atto per approfondire la possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto la questione posta dal Consiglio di Stato e nega che nel lavoro stagionale possa essere rilasciato il permesso di soggiorno per attesa occupazione. La preclusione è testuale: l’art. 24, comma 1, ultima parte, d.lgs. n. 286/1998 dichiara non applicabile al lavoro stagionale il richiamo all’art. 22, commi 11 e 11-bis, e la regola è ribadita dall’art. 1, comma 1, lett. f), d.l. n. 145/2024, convertito nella legge n. 187/2024. Il lavoro stagionale è legato ai cicli dell’agricoltura ed è intrinsecamente precario.

Da ciò deriva che, se il rapporto non si instaura dopo l’ingresso dello straniero, il visto e il nulla osta sono privi di efficacia e suscettibili di revoca. Il Tribunale richiama sul punto TAR Puglia, Bari, sez. III, n. 113 del 2025 e le coeve nn. 112, 45 e 47 del 2025, oltre a TAR Emilia-Romagna, Bologna, n. 227 del 2025. Il mancato perfezionamento dell’iter prescritto comporta la perdita della stagionalità. In ogni caso il permesso per attesa occupazione presuppone l’interruzione di un rapporto già correttamente instaurato, circostanza qui insussistente.

Quanto alla decorrenza dei nove mesi, il Tribunale rileva che il lavoratore, regolarmente convocato, non si è presentato per la sottoscrizione del contratto. Diventa così irrilevante stabilire da quando decorra il termine di validità del nulla osta, poiché conta il dato obiettivo del mancato perfezionamento della fattispecie legale di assunzione. Nemmeno è provato che la precedente istanza contenesse già la disponibilità del nuovo datore, potendo trattarsi di una richiesta dilatoria.

Il subentro del nuovo datore non è previsto dalla legge per i rapporti stagionali. La circolare interministeriale n. 3965 del 18 giugno 2010, non impugnata e anzi invocata dal ricorrente, lo consente solo al momento della presentazione presso lo sportello unico, per la stessa tipologia e durata. La soluzione restrittiva è l’unica compatibile con il quadro normativo. Il richiamo all’art. 7, legge n. 241/1990 è infine respinto: l’amministrazione ha solo integrato gli elementi già comunicati con quelli forniti dall’interessato, pervenendo a una valutazione sfavorevole dell’istanza tardivamente proposta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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