Parere Comitato Verifica non sindacabile nel merito e facoltà di nuovo parere (TAR Sicilia n. 1013 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio sulla dipendenza dell’infermità da causa di servizio ha portata sostanzialmente provvedimentale e va impugnato unitamente all’atto conclusivo del procedimento, dovendosi riconoscere la legittimazione passiva anche all’organo tecnico consultivo. Esso costituisce espressione di discrezionalità tecnica: al giudice amministrativo è precluso il sindacato nel merito, restando ammissibile il controllo sulla credibilità razionale delle valutazioni, sui vizi logici desumibili dalla motivazione, sull’irragionevolezza manifesta e sul palese travisamento dei fatti. La richiesta di un ulteriore parere al Comitato, ai sensi dell’art. 14, comma 1, secondo periodo, d.P.R. n. 461/2001, integra una mera facoltà e non un obbligo dell’amministrazione procedente. È inammissibile la domanda con cui si chieda al giudice l’accertamento diretto della dipendenza da causa di servizio, non potendo egli sostituirsi alle valutazioni riservate all’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell’Interno, recepito il parere di diniego del Comitato di Verifica, ha rigettato l’istanza di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo. Con il medesimo ricorso ha domandato l’accertamento della dipendenza della patologia cardiaca riscontrata dall’attività di servizio, in riforma del parere negativo reso dal Comitato.
In via istruttoria ha chiesto l’ordine di deposito di documenti comprovanti la gravosità del servizio reso e una verificazione sulla eziologia della patologia. L’amministrazione si è costituita eccependo il difetto di legittimazione passiva del Comitato, l’inammissibilità della domanda di accertamento e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma il proprio orientamento sul possesso di legittimazione passiva in capo al Comitato. I pareri dell’organo tecnico hanno portata sostanzialmente provvedimentale e sono impugnabili insieme all’atto conclusivo; la natura vincolante del parere rende la determinazione finale espressione di un atto complesso, con potestà decisionale intestata congiuntamente ai due organi pubblici. L’eccezione erariale è quindi respinta.
È invece fondata l’eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è rimesso alla discrezionalità tecnica delle amministrazioni nel procedimento dettato dal d.P.R. n. 461/2001, rispetto alla quale il giudice non può sostituirsi. Il sindacato resta circoscritto ai vizi logici desumibili dalla motivazione, all’irragionevolezza manifesta, al palese travisamento dei fatti e all’omessa considerazione di circostanze rilevanti.
Nel merito, il Collegio esclude la violazione dell’art. 14 d.P.R. n. 461/2001. La norma attribuisce all’amministrazione la facoltà, non l’obbligo, di richiedere un ulteriore parere ove non intenda conformarsi; il ricorrente non può contestare la scelta di conformarsi al parere ricevuto. Quanto al dedotto difetto di motivazione, il parere rende conoscibili le valutazioni svolte, incentrate sulla preesistenza di fattori di rischio extraprofessionali e sulla non abnormità delle attività di servizio.
La Corte richiama l’orientamento secondo cui un certo coefficiente di stress è immanente alle mansioni di polizia: la prova della dipendenza richiede che l’attività di servizio assuma connotati eccezionali e sovrastanti rispetto agli altri antecedenti causali. Il ricorrente non ha dimostrato il nesso causale né lo scostamento significativo dalle ordinarie condizioni di lavoro, e la perizia di parte non è idonea a contrastare le conclusioni del Comitato. Non emergono dubbi sull’attendibilità della regola tecnica applicata, con conseguente esclusione di verificazione o consulenza tecnica. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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