Parere SABAP vincolante anche se tardivo: no alla sanatoria per ampliamento oltre il 20% (TAR Puglia n. 462 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il parere della Soprintendenza reso ai sensi degli artt. 32 e 35, l. n. 47/1985 e dell’art. 146, comma 8, D.Lgs. n. 42/2004 è dovuto anche in caso di sopravvenienza del vincolo paesaggistico e conserva natura vincolante anche ove intervenuto oltre il termine, con effetti meramente sollecitatori in capo all’ente procedente. La clausola “fatte salve” di cui all’art. 45, comma 3, lett. b1), NTA PPTR è clausola di rispetto e non di deroga: l’ampliamento volumetrico consentito nei territori costieri è comunque limitato al 20%, restando irrilevante la distanza dalla costa entro la fascia dei 300 metri. Non è configurabile il silenzio-assenso sulla domanda di condono in assenza di parere favorevole dell’Autorità di tutela.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile ad uso abitativo ricadente in zona sottoposta a vincolo di inedificabilità per la distanza dalla costa, aveva realizzato un ampliamento abusivo pari a circa il 92% della volumetria legittima, chiedendone la sanatoria ai sensi della l. n. 47/1985. L’Ufficio Paesaggio comunale aveva espresso parere favorevole, ma la Soprintendenza, nel subprocedimento di cui all’art. 146 D.Lgs. n. 42/2004, aveva reso parere contrario, recepito dal Comune nel successivo diniego di condono. La ricorrente ha impugnato i pareri e il provvedimento finale, deducendo la tardività del parere soprintendentizio, la violazione del limite del 20% e l’intervenuto silenzio-assenso per il pagamento dell’ultima rata.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso, escludendo in primo luogo la tardività del parere: la Soprintendenza aveva adottato il preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/1990 nel termine e il parere definitivo, di contenuto identico, ne costituiva la naturale prosecuzione, senza che la ricorrente avesse subito alcuna lesione sostanziale. In ogni caso, l’eventuale tardività non avrebbe consumato il potere consultivo dell’Autorità, ma avrebbe solo attivato poteri sollecitatori dell’ente, permanendo il carattere vincolante del parere ai sensi degli artt. 143, comma 3, e 145, comma 5, D.Lgs. n. 42/2004.

Quanto al merito, il Collegio ha chiarito che la clausola “fatte salve” contenuta nell’art. 45, comma 3, lett. b1), NTA PPTR non introduce una deroga al limite del 20% di ampliamento per i territori costieri, ma va letta come clausola di rispetto della normativa sul condono e dell’autorizzazione paesaggistica. L’ampliamento realizzato, pari al 92,48% della volumetria legittima, supera comunque il limite, rendendo l’intervento manifestamente in contrasto con la prescrizione. La valutazione della Soprintendenza, che aveva escluso anche la compatibilità dell’intervento, non è sindacabile nel merito.

Il TAR ha inoltre disatteso l’argomento della distanza dalla costa di 284 metri, rilevando che, entro la fascia dei 300 metri, opera la presunzione assoluta di cui all’art. 51, lett. f), l.r. n. 56/1980 e che la maggiore distanza dal limite è irrilevante. Ha infine escluso la formazione del silenzio-assenso, non essendo configurabile in presenza di vincolo paesaggistico senza il parere favorevole dell’Autorità di tutela.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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