Quote latte, illegittima la compensazione nazionale per categorie prioritarie (Cons. Stato n. 10142 del 17.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il legislatore nazionale non può introdurre categorie prioritarie nella fase di compensazione nazionale del prelievo supplementare sulle quote latte. L’art. 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento CEE n. 3950/92 impone che la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati avvenga in modo proporzionale ai quantitativi a disposizione di ciascun produttore, senza rinvio alla competenza degli Stati membri per criteri propri. La contrarietà al diritto unionale degli atti di compensazione va fatta valere con i motivi di annullamento, restando superflua la questione della loro nullità ex art. 31, comma 4, cod. proc. amm. Le censure relative alla determinazione del Q.R.I. individuale devono essere specifiche e riferite alla singola posizione, non potendo le irregolarità generali del sistema invertire l’onere della prova.

Il Fatto

Un’azienda agricola impugnava davanti al TAR Veneto la nota informativa con cui AGEA aveva comunicato gli esiti della compensazione nazionale del periodo 2002/2003, contestando la legittimità del meccanismo per vizi propri e derivati.

Il TAR respingeva le censure con sentenza non definitiva n. 3190/2010, sospendendo il giudizio sui motivi relativi al Q.R.I. in attesa della causa pregiudiziale davanti al TAR Lazio, e successivamente con sentenza n. 881/2022. Avverso entrambe le pronunce l’azienda proponeva appello, deducendo tra l’altro l’illegittimità della compensazione effettuata per categorie prioritarie anziché proporzionalmente tra tutti i produttori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente il primo e il nono motivo, fondati sulla ritenuta contrarietà al diritto unionale della compensazione eseguita per categorie privilegiate. La Sezione esclude anzitutto la preclusione da giudicato: la sentenza del TAR Lazio riguardava i profili di assegnazione del Q.R.I., non il meccanismo di imputazione del prelievo, espressamente rimesso al giudice dell’impugnazione della sentenza non definitiva dalla riserva di appello.

Nel merito la Corte richiama la sentenza della CGUE 27 giugno 2019, causa C-348/2018, secondo cui la ripartizione proporzionale dei quantitativi inutilizzati costituisce il solo criterio applicabile, senza spazio per categorie preferenziali. Le censure sono quindi fondate e comportano l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con obbligo per AGEA di rideterminare la compensazione.

Il terzo motivo, sull’omessa comunicazione degli esiti nazionali e dei dati individuali, è respinto: l’interesse del produttore concerne solo la propria posizione, e le garanzie procedimentali non possono ridursi a rituale formalistico senza allegazione degli elementi che avrebbero inciso sul provvedimento. Analogamente il quarto motivo, sull’asserita necessità di verifica preventiva dei dati, si scontra con i termini inderogabili fissati dall’art. 1, comma 12, del d.l. n. 43/1999 e dall’art. 1, commi 4 e 5, del d.l. n. 8/2000.

Il quinto motivo è infondato: il contrasto tra l’obbligo di trattenuta e il diritto unionale è stato escluso dalla Cassazione n. 1236/2002, che ha qualificato la disciplina interna come completamento del regolamento. Il sesto motivo sulla rateizzazione è respinto perché le note non escludevano la relativa richiesta. Il settimo e l’ottavo motivo sono inammissibili o infondati per difetto di contestazione delle rationes decidendi.

Quanto all’appello avverso la sentenza definitiva, il Collegio dichiara inammissibili le censure sulla determinazione del Q.R.I.: la preclusione da giudicato non è superata dalle successive pronunce della CGUE, in forza del principio di certezza del diritto richiamato dalle sentenze Kuhne & Heitz, Randstad e Hoffmann-La Roche. Le doglianze sono comunque infondate, non potendosi annullare il Q.R.I. individuale in assenza di allegazioni specifiche, né invertire l’onere probatorio invocando inefficienze generali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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