Ottemperanza al giudicato e astreinte contro l’inerzia della pubblica amministrazione (TAR Campania n. 618 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore che agisce per l’esecuzione del giudicato è tenuto a provare soltanto la fonte del proprio diritto e ad allegare l’inadempimento della controparte, mentre grava sull’amministrazione debitrice l’onere di dimostrare il fatto estintivo della pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. La mancata prova dell’esecuzione del comando giudiziale giustifica l’accoglimento del ricorso e la nomina del commissario ad acta. L’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va quantificata secondo il criterio della non manifesta iniquità, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione e con tetto massimo pari al 10% dell’importo dovuto, pena la perdita della funzione compulsoria della misura.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro di Napoli, che aveva accertato il suo diritto a beneficiare della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per quattro anni scolastici e aveva condannato il Ministero a corrispondere l’importo complessivo di € 2.000,00, oltre spese.
Il titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione in data 26.11.2023, con successiva attestazione di passaggio in giudicato rilasciata dalla cancelleria il 30.09.2025. Non essendo intervenuto alcun adempimento, la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora. L’amministrazione si è costituita senza allegare prova dell’avvenuto pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la ricevibilità dell’azione. La ricorrente ha assolto all’onere probatorio imposto dall’art. 114, comma 2, cod. proc. amm., depositando copia conforme del titolo, la prova della notifica in forma esecutiva e la certificazione di passaggio in giudicato.
Quanto alla condizione di proponibilità, il Tribunale ha richiamato l’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che impone alle amministrazioni statali di completare le procedure esecutive per i pagamenti entro centoventi giorni dalla notifica del titolo. Tale termine dilatorio, pur riferito all’esecuzione forzata, è stato ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Nel caso concreto il ricorso è stato notificato oltre due anni dopo la notifica del titolo, con conseguente piena ammissibilità dell’azione.
Nel merito, il TAR ha rilevato l’inerzia ingiustificata del Ministero, che non ha fornito alcuna prova dell’adempimento. Il Collegio ha applicato il principio generale in materia di obbligazioni, secondo cui il creditore prova la fonte del diritto e allega l’inadempimento, mentre il debitore deve dimostrare l’estinzione della pretesa. L’amministrazione non ha assolto a tale onere.
È stato quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni, con nomina del commissario ad acta in caso di inutile decorso, con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione e pagamento, restando esclusa la mancanza di fondi quale causa di impedimento.
La domanda di astreinte è stata accolta nei limiti indicati. Il Collegio ha fissato il dies a quo al sessantesimo giorno dalla comunicazione, il dies ad quem al giorno dell’adempimento tardivo e il tetto massimo al 10% del dovuto, richiamando le Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato n. 8/2021 e n. 7/2019.
Nota della Redazione
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