Terzo condono edilizio escluso per abusi maggiori su immobili vincolati (TAR Lazio n. 829 del 09.07.2026)
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Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio ex art. 32 del d.l. n. 269/2003, la sanatoria degli abusi realizzati su immobili soggetti a vincolo paesaggistico-ambientale è ammessa esclusivamente per gli interventi di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al decreto. Gli abusi maggiori, riconducibili alle tipologie 1, 2 e 3 del medesimo allegato, non sono comunque suscettibili di sanatoria quando il vincolo risulti preesistente all’esecuzione delle opere, operando una preclusione legale che rende superflua l’acquisizione del parere di compatibilità dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. La regola si applica a prescindere dal carattere assoluto o relativo del vincolo stesso e non è derogabile dalla disciplina regionale, che può introdurre solo limiti più rigorosi.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il diniego opposto dal Comune alla domanda di condono edilizio (c.d. terzo condono) presentata per opere abusive consistenti nella realizzazione di una tettoia e nell’ampliamento di un’unità immobiliare, insistente su un’area gravata da vincolo paesaggistico-ambientale e ricadente in una zona di protezione speciale. Deduceva l’errata motivazione del provvedimento per la mancata valutazione della posteriorità dei vincoli rispetto alle opere e della loro compatibilità ambientale, nonché la legittimità della sanatoria con riferimento alla disciplina sopravvenuta di cui al D.P.R. n. 31/2017. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rigettato l’istanza istruttoria volta ad acquisire l’intero fascicolo procedimentale, reputandola generica ed esplorativa, atteso che il ricorrente non aveva proposto istanza di accesso né azione ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito, il Collegio ha richiamato l’impianto normativo dell’art. 32, commi 26 e 27, del d.l. n. 269/2003, rilevando come il comma 26 ammetta la sanatoria sugli immobili vincolati solo per gli interventi di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo). Per gli abusi maggiori (numeri 1, 2 e 3), il comma 27 introduce una preclusione legale quando le opere siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti prima della loro esecuzione, come nel caso del vincolo paesaggistico-ambientale, applicabile anche per la tipologia n. 3.
La decisione valorizza la dichiarazione con cui lo stesso istante aveva qualificato gli interventi come rientranti nelle tipologie 1 e 3, su un immobile dallo stesso definito “soggetto a tutela”, smentendo così le censure circa la natura limitata degli abusi. Quanto ai vincoli sopravvenuti, il Collegio ha precisato che la l.r. Lazio n. 12/2004 (art. 3, comma 1, lett. b) estende il divieto di sanatoria anche alle opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo, in un’ottica di maggiore tutela dei valori paesaggistici, senza che tale disciplina regionale possa ritenersi in contrasto con quella statale.
Il Tribunale ha, infine, escluso che il tempo trascorso per la definizione dell’istanza possa fondare un legittimo affidamento dell’istante o viziare un atto vincolato, né rileva che nelle more siano sopravvenuti ulteriori vincoli, atteso che la preesistenza del vincolo paesaggistico-ambientale è di per sé dirimente. Da qui il rigetto del ricorso, con declaratoria di nullità sulle spese per la mancata costituzione dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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