Uso pubblico del bene per dicatio ad patriam esclude legittimazione edilizia (TAR Lombardia n. 147 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di uso pubblico su un bene privato si acquista a titolo originario per dicatio ad patriam quando il proprietario, con comportamento espresso o concludente, metta volontariamente e con carattere di continuità il bene — oggettivamente idoneo a soddisfare un’esigenza di una collettività indeterminata — a disposizione della collettività, seguita dall’effettivo esercizio dell’uso, senza necessità del possesso ventennale. Ne consegue che l’uso pubblico attuale del bene, quand’anche non assistito da un titolo provvedimentale o negoziale, esclude in capo al privato la disponibilità materiale e, ove il diritto di uso pubblico si sia perfezionato, anche la disponibilità giuridica, con conseguente difetto di legittimazione a richiedere il titolo edilizio ai sensi dell’art. 11 d.P.R. n. 380/2001. La qualificazione del bene come suolo pubblico giustifica inoltre la debenza del canone di occupazione temporanea.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario per donazione di un compendio immobiliare comprendente un’area catastalmente intestata a proprio nome, presenta una SCIA per la realizzazione di una nuova recinzione. Il Comune si oppone con un ordine inibitorio, sul rilievo che l’area è destinata a parcheggio pubblico e come tale utilizzata da oltre trentacinque anni; respinge poi l’istanza di autotutela. Il ricorrente impugna entrambi i provvedimenti, deducendo la violazione del proprio diritto di proprietà e di chiusura del fondo, la natura meramente conformativa delle destinazioni urbanistiche e l’assenza di atti traslativi o espropriativi.
Con motivi aggiunti impugna anche la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico rilasciata per l’installazione di un ponteggio, nella parte in cui qualifica come pubblico il suolo, rivendicandone la proprietà esclusiva. Il Comune eccepisce in via riconvenzionale l’usucapione e, in subordine, chiede il trasferimento coattivo ex art. 2932 cod. civ..
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che, per ottenere un titolo edilizio, il richiedente deve dimostrare non solo la disponibilità giuridica del bene, ma anche la disponibilità materiale: solo la compresenza dei due elementi integra quella relazione qualificata con il bene che legittima l’attività edificatoria. Se il bene è posseduto o occupato da terzi, il privato deve prima recuperarne il potere di fatto, esperendo i rimedi previsti dall’ordinamento.
Poiché la destinazione attuale e di fatto dell’area era controversa, il Collegio ha disposto un approfondimento istruttorio, demandato al Comandante della Polizia locale. La verificazione ha accertato che l’area è in parte camminamento e in parte parcheggio pubblico, con accesso libero alla collettività indifferenziata, segnaletica, illuminazione pubblica e spazi per ricarica di auto elettriche: né il manufatto né il parcheggio risultano riservati in via esclusiva alla proprietà del ricorrente.
Respinte le censure di difetto di terzietà del verificatore, il Collegio rileva che il soggetto accertatore ha operato come pubblico ufficiale e che i rilievi fanno piena prova fino a querela di falso ai sensi dell’art. 2700 cod. civ. L’accertamento ha confermato l’uso pubblico alla data della SCIA e a quella dei provvedimenti impugnati: il ricorrente era quindi privo della disponibilità materiale del bene.
Il Collegio precisa che l’uso pubblico attuale preclude il titolo edilizio anche se in ipotesi illegittimo, perché l’illegittimità non elide l’esistenza dell’uso e dunque la carenza di disponibilità materiale; il privato dovrebbe prima ottenerne giudizialmente la restituzione. Quanto alla disponibilità giuridica, la ricostruzione storica dimostra che i danti causa del ricorrente si impegnarono nel 1982 a cedere l’area per la formazione del parcheggio, senza mai formalizzare la cessione, e che nel 1989 realizzarono un marciapiede a protezione dell’abitazione. Tale dichiarazione, seguita dall’uso pubblico protrattosi nei decenni, integra la dicatio ad patriam, richiamata secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ. sez. II n. 492 del 2026; Cass. civ. sez. I n. 615 del 2026).
Il Comune ha pertanto acquisito a titolo originario il diritto di uso pubblico dell’area, ancorché la proprietà resti intestata al ricorrente. Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è respinto, con condanna alle spese; la destinazione pubblica del bene giustifica la debenza del canone di occupazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.