Avvalimento premiale necessario per i punteggi della migliore offerta tecnica (Cons. Stato n. 10146 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Per acquisire risorse destinate a migliorare l’offerta e conseguire il maggior punteggio riservato dalla lex specialis alla qualità tecnica della proposta non basta la mera indicazione dei terzi dai quali le risorse provengono. Le prestazioni per le quali si ottiene il punteggio premiale integrano l’offerta tecnica e ne conformano il contenuto sostanziale. Occorre pertanto un contratto di avvalimento premiale, ai sensi dell’art. 104, quarto comma, cod. contratti pubblici, in cui il terzo assume la posizione di impresa ausiliaria con gli obblighi conseguenti anche verso la stazione appaltante. Il rapporto di mera collaborazione o consulenza non è sufficiente, non essendo la scelta rimessa alla discrezionalità del concorrente. La mera indicazione resta invece sufficiente per avvalersi dei progettisti qualificati nell’appalto integrato, ai sensi dell’art. 44, terzo comma, cod. contratti pubblici.
Il Fatto
Il Comune di Potenza aggiudica un appalto integrato per la realizzazione di una palestra a una società di costruzioni, che aveva indicato un raggruppamento di professionisti quale progettista qualificato. La seconda classificata impugna l’aggiudicazione davanti al TAR Basilicata, lamentando il coinvolgimento solo formale della giovane professionista e l’illegittima attribuzione dei punteggi premiali.
Il TAR, con sentenza del 17 luglio 2025, n. 412, respinge il ricorso e dichiara improcedibile quello incidentale. La società soccombente appella, reiterando le censure. Resiste il Comune e propone appello incidentale anche la controinteressata, aggiudicataria.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo dell’appello principale è infondato. Il disciplinare richiede la presenza di almeno un giovane professionista nel raggruppamento. La giurisprudenza esclude che a questi possano essere affidate mere attività di supporto alla progettazione, quali indagini, rilievi o la sola redazione grafica degli elaborati (Cons. Stato, sez. V, n. 1708 del 2019). La ratio della norma è consentire al giovane di maturare esperienza nel mercato delle commesse pubbliche.
Nel caso concreto le prestazioni assegnate alla giovane professionista sono pertinenti. L’attività di progettazione non si esaurisce nell’ideazione dell’opera e nella redazione degli elaborati. Comprende anche la valutazione economico-finanziaria del progetto, come si desume dall’art. 66 cod. contratti pubblici, che annovera tra le prestazioni qualificanti le valutazioni di congruità tecnico-economica. La determinazione delle voci di costo rientra quindi nel nucleo essenziale dei servizi di progettazione.
Il secondo motivo è fondato. L’aggiudicataria aveva indicato, solo nell’offerta tecnica, ulteriori professionisti per i subcriteri A3 e D1, senza precisare alcun rapporto qualificato con il raggruppamento. La Corte osserva che, per ottenere il punteggio premiale, non basta la mera indicazione dei terzi. Le prestazioni premiali integrano l’offerta tecnica e ne accrescono il contenuto sostanziale.
Le conclusioni dell’Adunanza plenaria n. 13/2020, sul progettista indicato quale professionista esterno legato da un rapporto di collaborazione, non sono riferibili al progettista le cui prestazioni migliorano l’offerta. In tal caso occorre un contratto di avvalimento in cui il terzo assuma la posizione di impresa ausiliaria, con gli oneri conseguenti verso la stazione appaltante. Non è sufficiente un contratto di collaborazione o consulenza. La soluzione contraria contrasta con il tenore letterale e sistematico dell’art. 104, quarto comma. La stazione appaltante non poteva quindi attribuire i punteggi per i subcriteri A3 e D1.
L’appello incidentale è rigettato. La società appellante principale aveva stipulato regolari avvalimenti premiali con tre professionisti. Non è precluso all’operatore economico stipulare plurimi avvalimenti, né rileva che al contratto abbia partecipato il raggruppamento indicato per la progettazione, che non usufruisce degli effetti premiali. Le altre censure sono infondate. La Corte accoglie l’appello principale, annulla l’aggiudicazione, dichiara l’inefficacia del contratto e accerta il diritto al subentro dell’appellante.
Nota della Redazione
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