Quote latte, illegittime le categorie prioritarie nella compensazione nazionale (Cons. Stato n. 10146 del 17.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il legislatore nazionale non può introdurre categorie prioritarie nella fase di compensazione nazionale del prelievo supplementare sulle quote latte. L’art. 2, par. 1, secondo comma, del Reg. CEE n. 3950/92 impone che la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati avvenga in modo proporzionale ai quantitativi a disposizione di ciascun produttore. Il contributo al pagamento del prelievo è determinato dal superamento del quantitativo individuale, senza che lo Stato membro possa selezionare categorie di produttori da escludere o privilegiare. La norma unionale non rinvia alla competenza statale per criteri alternativi: il criterio proporzionale è il solo applicabile. Ne consegue l’annullamento degli atti di compensazione adottati su base categoriale, con obbligo per l’amministrazione di riprovvedere in conformità.
Il Fatto
Una società semplice agricola impugnava davanti al TAR Veneto la nota con cui l’AGEA comunicava l’esito della compensazione nazionale per la campagna lattiera 2002/2003. Il ricorso articolava tredici motivi, distinti in vizi propri dell’atto, illegittimità derivata dagli atti presupposti di assegnazione delle quote e censure di ordine generale.
Con sentenza non definitiva n. 3175/2010 il TAR respingeva il primo e il terzo gruppo di censure e sospendeva il giudizio sui motivi di illegittimità derivata, in attesa della decisione del TAR Lazio sugli atti regionali di assegnazione. Definita la causa pregiudiziale con rigetto passato in giudicato, il TAR Veneto respingeva anche il secondo gruppo con sentenza definitiva n. 886/2022. I soci e l’erede di uno di essi appellavano entrambe le pronunce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente il primo e il nono motivo, incentrati sulla contrarietà al diritto unionale del meccanismo che riservava la compensazione a determinate categorie di produttori. La questione non è preclusa dai giudicati formatisi sugli atti presupposti: il giudizio del TAR Lazio riguardava i quantitativi di riferimento individuali, non il diverso profilo dell’imputazione del prelievo supplementare.
Nel merito la censura è fondata. La sentenza della Corte di Giustizia 27 giugno 2019, causa C-348/2018, ha escluso la possibilità per il legislatore nazionale di introdurre categorie preferenziali nella fase di compensazione, chiarendo che l’art. 2, par. 1, secondo comma, del Reg. CEE n. 3950/92 stabilisce l’unico criterio applicabile, quello proporzionale. Da qui l’annullamento dei provvedimenti impugnati e l’obbligo per l’AGEA di rideterminare la compensazione. Il Collegio non assorbe le ulteriori censure sui medesimi atti, per orientare la successiva attività amministrativa.
Gli altri motivi sono respinti. Quanto alle garanzie partecipative, il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle pretese partecipative, ma deve allegare gli elementi che, se introdotti nel procedimento, avrebbero potuto incidere sul contenuto del provvedimento (richiamata Cons. Stato, Sez. VI, n. 9183 del 2022). Sulla verifica dei dati, la normativa dettava termini inderogabili per la compensazione, sulla base dei modelli L.1 ricevuti, ben potendosi procedere a successive rettifiche. Sull’obbligo di trattenuta a carico degli acquirenti, il contrasto con il diritto unionale è stato escluso dalla Cassazione.
Sui motivi avverso la sentenza definitiva, la preclusione da giudicato non è superata dalle successive pronunce della Corte di Giustizia: il principio di certezza del diritto e il carattere definitivo della decisione amministrativa non impongono un riesame continuo (richiamate sentenze Kuhne & Heitz del 2004 e Randstad del 2021). Le censure sono comunque infondate: le indagini governative sull’attendibilità dei dati non scardinano il sistema delle quote né spostano sull’amministrazione l’onere di provare la veridicità dei dati, in assenza di allegazioni specifiche riferite al singolo produttore. Spese del doppio grado compensate.
Nota della Redazione
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