Ottemperanza al giudicato: obbligo di esecuzione e commissario ad acta (TAR Campania n. 2011 del 29.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di annullamento di un provvedimento amministrativo di carattere discrezionale, resa su posizione di interesse legittimo pretensivo, impone all’Amministrazione di rinnovare il procedimento entro il perimetro conformativo del giudicato. L’obbligo di rinnovazione non può rimettere in discussione quanto accertato in sede giurisdizionale e incontra il solo margine di discrezionalità residuato dalla cognizione del giudice a quo. In sede di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare l’esecuzione del giudicato secondo una scansione temporale per fasi e nominare fin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. Non sussistono i presupposti per la somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ove il commissario sia già nominato, restando salva diversa valutazione in caso di mancata collaborazione.

Il Fatto

La vicenda trae origine da fenomeni infiltrativi ed erosivi che avevano coinvolto un costone roccioso sovrastante l’abitazione della ricorrente. Con una nota il Genio Civile aveva escluso che tali fenomeni costituissero pericolo per la pubblica incolumità, qualificando la problematica come privatistica e riconducendola alla sfera del proprietario dei suoli. Tale nota era stata annullata dal Tribunale con una sentenza confermata in appello dal Consiglio di Stato.

Una volta pubblicata la sentenza di secondo grado, la ricorrente ha diffidato la Regione all’esecuzione. L’Amministrazione ha risposto con atti meramente interlocutori, offrendo disponibilità a un sopralluogo congiunto e, in un secondo momento, delegando al Comune l’esecuzione delle opere. I successivi rinvii disposti in vista della definizione procedimentale non hanno condotto al completamento del cronoprogramma. La causa è stata quindi posta in decisione senza ulteriori rinvii.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura della sentenza da ottemperare, che è di annullamento. Da essa discende l’obbligo di emettere un nuovo atto in sostituzione di quello annullato, definendo il procedimento e portandolo a esecuzione. Il Tribunale richiama il principio secondo cui, a fronte dell’annullamento di un provvedimento discrezionale, l’obbligo di rinnovazione deve trarre spunto dalla portata conformativa della sentenza e contenersi nel margine di discrezionalità residuato, senza rimettere in discussione quanto accertato in sede giurisdizionale.

Parametrando tale principio alla fattispecie, il Collegio rileva che, annullata la nota, il procedimento deve muovere dalla limitata latitudine della discrezionalità ancora spendibile, in ragione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 6952/2010, con cui era stata ordinata alla Regione l’esecuzione degli interventi strutturali di consolidamento e messa in sicurezza del costone. Il potere dell’Amministrazione, dunque, non è del tutto consumato, ma il suo esercizio rimane doveroso almeno nell’an.

Da ciò deriva che l’ottemperanza non può imporre la specifica modalità esecutiva dei lavori, rientrando tale segmento nella discrezionalità della Regione. Quest’ultima ha mostrato di voler eseguire la sentenza di annullamento sostituendo al diniego l’atto contenente il cronoprogramma che, ove concluso e avviatane l’esecuzione, avrebbe in parte soddisfatto l’obbligo adempitivo. Allo stato, tuttavia, il cronoprogramma non risulta nemmeno completato.

Precisato il perimetro esecutivo, la domanda è ritenuta ammissibile e fondata. Il Tribunale ordina alla Regione, ancora inadempiente, di dare esecuzione alla sentenza secondo due fasi: entro novanta giorni il completamento del cronoprogramma o la predisposizione di un nuovo atto recante le specifiche modalità di intervento; entro i successivi centoventi giorni l’inizio dei lavori. Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza viene nominato fin d’ora un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Dirigente del competente Settore regionale, con facoltà di delega, attivabile su istanza di parte.

Quanto alla somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio non ravvisa allo stato i presupposti, in considerazione della già disposta nomina del commissario, restando salva diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione. Sulla domanda risarcitoria per equivalente, proposta in via subordinata, non v’è luogo a provvedere. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della Regione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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