Revoca del nulla osta per sopravvenuto accertamento di elementi ostativi e divieto di subentro del datore di lavoro (TAR Basilicata n. 132 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di immigrazione, l’art. 42, comma 2, D.L. n. 73/2022 convertito in L. n. 122/2022 impone la revoca del nulla osta al lavoro subordinato e del visto di ingresso al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi, quale risulta da una richiesta avanzata dall’autorità giudiziaria in relazione a un procedimento penale pendente. Tale previsione non contempla la possibilità di un subentro di un altro datore di lavoro in luogo di quello originariamente indicato, poiché il mutamento comprometterebbe la distribuzione delle quote di ingresso e i controlli amministrativi. Ne consegue che la domanda cautelare volta alla sospensione del provvedimento di revoca deve essere respinta.
Il Fatto
Un cittadino straniero, assunto in Italia, impugnava davanti al TAR Basilicata il provvedimento con cui il Dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Matera aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato ai sensi dell’art. 42 D.L. n. 73/2022 convertito nella L. n. 122/2022. La revoca era motivata dalla pendenza di un procedimento penale a carico del ricorrente, in relazione al quale la Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica aveva chiesto l’adozione del provvedimento. Il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento e la sospensione cautelare dei suoi effetti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, in sede di esame sommario della fase cautelare, ha ritenuto che il ricorso non presentasse sufficienti elementi di fumus boni juris. L’art. 42, comma 2, D.L. n. 73/2022 convertito nella L. n. 122/2022 prevede, infatti, che il nulla osta al lavoro subordinato e il visto di ingresso siano revocati al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi. Nella specie, tale accertamento risultava dalla richiesta di revoca avanzata dall’autorità giudiziaria, sulla base della pendenza di un procedimento penale a carico del ricorrente.
Il Collegio ha inoltre evidenziato che la normativa di riferimento non prevede la possibilità di un subentro di un altro datore di lavoro in favore del lavoratore. Sul punto, ha richiamato il precedente del TAR Liguria, Sez. I, sentenza n. 789 del 19.11.2024, secondo cui il mutamento del datore di lavoro originario non è ammesso, in quanto comprometterebbe la corretta distribuzione delle quote di ingresso e determinerebbe complicazioni nei controlli amministrativi.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per l’accoglimento, e ha disposto la compensazione delle spese della fase. Ha infine ordinato l’oscuramento dei dati identificativi delle parti, ai sensi dell’art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 196/2003.
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Nota della Redazione
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