Annullata l’ottemperanza dichiarata senza il supplemento istruttorio disposto (TAR Puglia n. 1014 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comune dà atto dell’ottemperanza all’ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi è illegittimo per difetto assoluto di istruttoria quando l’amministrazione abbia essa stessa ritenuto necessario un supplemento di verifica e questo non sia stato in concreto espletato da alcun ufficio. La circostanza che la Polizia Locale abbia rimesso le valutazioni tecniche all’ufficio competente e che quest’ultimo non abbia svolto gli approfondimenti richiesti impedisce di fondare la declaratoria di ottemperanza su un accertamento completo. La ratifica degli esiti di un unico sopralluogo precedente non supplisce alla verifica mancante, con conseguente annullamento dell’atto.

Il Fatto

Il ricorrente, condomino, aveva denunciato abusi edilizi posti in essere da altro condomino e chiedeva l’annullamento del provvedimento con cui il Comune di Bisceglie aveva dato atto dell’ottemperanza prestata dal controinteressato all’ordinanza dirigenziale n. 56 del 20.4.2023 di ripristino dello stato dei luoghi.

A fondamento dell’impugnazione il ricorrente deduceva violazione dell’art. 3, L. n. 241/90, erronea presupposizione fattuale, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, chiedendo altresì l’espletamento di istanza istruttoria ex artt. 63, comma 2, 64, comma 3, e 65 c.p.a. per l’acquisizione degli atti endoprocedimentali. Si costituivano il Comune e il controinteressato per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il provvedimento impugnato presenta profili di perplessità motivazionale e di carenza istruttoria. Dopo la protesta del denunciante, formalizzata con nota del 15 settembre 2023, l’ufficio tecnico comunale con nota del 9 novembre 2023 aveva chiesto alla Polizia Locale un nuovo sopralluogo per accertare specifici dettagli tecnici, planimetrici e funzionali dell’abitazione.

La Polizia Locale, con nota del 17 novembre 2023, aveva ottemperato alla richiesta precisando tuttavia che, trattandosi di elementi di natura tecnica, rimetteva l’adempimento all’ufficio competente. Il nuovo sopralluogo, osserva il Tribunale, non risulta essere stato effettuato: le valutazioni sono state affidate in via esclusiva al Dirigente dell’area tecnica, il quale si è limitato a ratificare gli esiti delle precedenti verifiche svolte il 4 agosto 2023.

A conferma di ciò militano la mancanza di un ulteriore verbale redatto dalla Polizia Locale e l’affermazione contenuta nell’atto impugnato, secondo cui l’accertamento dei luoghi è atto descrittivo corredato da rilievi fotografici e planimetrici, mentre nel caso specifico l’ausilio tecnico non era stato richiesto in entrambi gli accertamenti.

Su queste basi il provvedimento è inficiato da difetto assoluto di istruttoria: il supplemento ritenuto necessario dallo stesso Comune non è mai stato espletato. La Polizia Locale ha rimesso le valutazioni tecniche all’ufficio per competenza e neppure l’ufficio comunale ha effettuato gli approfondimenti. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato; le spese processuali sono compensate in ragione della natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *