Compensazione delle spese non esonera dal rimborso del contributo unificato (TAR Sicilia n. 170 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La compensazione giudiziale delle spese non esonera la parte soccombente dall’obbligo di rimborsare il contributo unificato. L’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115/2002 pone tale onere in ogni caso a carico della parte soccombente, anche quando le spese siano compensate e anche se essa non si sia costituita in giudizio. Ai fini dell’obbligo, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ne consegue che il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., per ottenere l’esecuzione del capo che impone il rimborso del contributo, una volta decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto, con una precedente sentenza del medesimo T.a.r., l’accoglimento parziale del ricorso, con compensazione delle spese di lite. Da tale pronuncia derivava, in favore del ricorrente, l’obbligo dell’amministrazione intimata di rimborsare il contributo unificato versato.
Non essendo stato eseguito tale obbligo, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, notificato nel luglio 2025, chiedendo l’esecuzione del giudicato. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma, senza allegare l’avvenuto adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione centrale: se la compensazione delle spese disposta nella sentenza ottemperanda esoneri la parte soccombente dal rimborso del contributo unificato. La risposta è negativa.
Il giudice richiama l’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115/2002, che impone l’onere del pagamento dei contributi in ogni caso alla parte soccombente, anche in caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si sia costituita. La norma precisa che la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Il Collegio conforta tale lettura con il richiamo a Cons. Stato, sez. V, n. 4821 del 2023.
Il ricorrente ha comprovato il passaggio in giudicato depositando la relativa certificazione della Segreteria. Il Collegio verifica poi il rispetto delle condizioni processuali: il termine decennale ex art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e il termine di deposito ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm.
Quanto alla notifica della pronuncia all’amministrazione debitrice, il Collegio rileva che essa è avvenuta via PEC nel febbraio 2025, con conseguente rispetto delle formalità e dei termini previsti ai fini del decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Sussiste dunque l’obbligo dell’amministrazione di adottare i provvedimenti necessari a dare esatta e completa esecuzione. In assenza di diversa indicazione da parte dell’amministrazione, deve ritenersi comprovato l’inadempimento perdurante. Il Collegio ordina pertanto l’esecuzione entro novanta giorni e, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina commissario ad acta il Prefetto di Catania, con facoltà di delega, per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di novanta giorni. Le spese di lite, liquidate secondo i medi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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