Sospensione cautelare poi revocata: ferie maturate e monetizzabili (TAR Sicilia n. 514 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, sospeso in via cautelare e obbligatoria dal servizio ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 737 del 1981 perché colto da misura custodiale, e successivamente assolto con formula piena, ha diritto, una volta revocata la sospensione, al riconoscimento del periodo sofferto come virtualmente lavorato non solo ai fini retributivi, ma anche ai fini della maturazione delle ferie annuali retribuite. L’art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE, nell’interpretazione della Corte di giustizia, osta a subordinare il diritto alle ferie al solo lavoro effettivo quando l’impossibilità della prestazione derivi da causa imprevedibile e indipendente dalla volontà del lavoratore. Non essendo più in servizio, il dipendente ha diritto alla monetizzazione delle ferie maturate, non opponendosi l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, interpretato in conformità al diritto dell’Unione.

Il Fatto

Il ricorrente, Ispettore Superiore della Polizia di Stato, è stato sospeso cautelarmente dal servizio dal 20 luglio 2016, in pendenza di procedimento penale e in applicazione della misura degli arresti domiciliari, fino al collocamento a riposo per dimissioni volontarie. Il Tribunale penale lo ha poi assolto con formula piena con sentenza divenuta irrevocabile. A seguito di tale esito, l’Amministrazione ha revocato la sospensione “a tutti gli effetti” e considerato il periodo utile ai fini giuridici, economici e previdenziali.

Il ricorrente ha quindi chiesto alla Questura il computo di quel periodo ai fini della maturazione delle ferie. L’ufficio ha certificato il quantum delle ferie maturate e non godute, precisando però di non essere deputato a valutare se durante la sospensione fosse maturato il congedo ordinario. Di qui il ricorso per il riconoscimento del diritto e, stante l’impossibilità di fruirne, della relativa monetizzazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica la sospensione cautelare ex art. 9 del d.P.R. n. 737 del 1981 come misura precauzionale obbligatoria, funzionale ad allontanare il dipendente dal servizio a tutela del buon andamento e del prestigio dell’Amministrazione. Essa colloca il rapporto in una condizione quiescente e, in caso di assoluzione piena e conseguente archiviazione disciplinare, attiva la restitutio in integrum, con integrale ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici.

La questione è se tale ricostruzione comprenda la maturazione delle ferie. Il Collegio richiama l’orientamento che la esclude, secondo cui rileverebbero solo gli emolumenti di natura fissa e continuativa, restando fuori le competenze accessorie che presuppongono l’effettiva prestazione. Ritiene però di doverlo rimeditare, sulla scia della sentenza della Sezione confermata dal C.G.A. n. 919/2025, alla luce dei più recenti indirizzi euro-unitari.

L’art. 7 della direttiva 2003/88/CE riconosce a ogni lavoratore ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, principio di particolare importanza del diritto sociale dell’Unione. La Corte di giustizia ha chiarito che, in situazioni specifiche di impossibilità della prestazione, il diritto alle ferie non può essere subordinato all’effettivo svolgimento del lavoro: ciò vale per la malattia e, per analogia, per il licenziamento dichiarato illegittimo, poiché entrambe le cause sono imprevedibili e indipendenti dalla volontà del lavoratore (sentenza 25 giugno 2020, cause riunite C-762/18 e C-37/19).

Gli stessi principi operano, e a maggior ragione, nel caso del dipendente ingiustamente colpito da misura cautelare custodiale, che ha comportato la doverosa sospensione dal servizio e lo ha posto nell’impossibilità giuridica e materiale di rendere la prestazione. La diversa interpretazione seguita tradizionalmente dalla giurisprudenza amministrativa si pone in contrasto con il diritto europeo e con la Corte di Cassazione n. 6319 dell’8.03.2021, alla cui luce il giudice nazionale deve fornire un’interpretazione conforme.

Quanto alla monetizzazione, il Collegio richiama la sentenza 18 gennaio 2024, n. 218/22, secondo cui l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 osta al pagamento dell’indennità solo se il lavoratore non abbia goduto delle ferie per ragioni a lui imputabili. Le dimissioni volontarie non incidono sul diritto. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’Amministrazione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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