Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Marche n. 1014 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può, pertanto, rinunciare al ricorso o dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione. Il giudice amministrativo non ha né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire alla parte ricorrente. La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a., con la sola presa d’atto della caducazione dell’interesse ex art. 100 c.p.c.. La compensazione integrale delle spese può essere disposta in presenza di complessità delle questioni, sopravvenienze normative e giurisprudenziali e incertezze oggettivamente palesabili al momento della proposizione del ricorso.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato la determinazione dirigenziale con cui la Provincia di Ancona, all’esito della procedura di verifica di assoggettabilità, aveva assoggettato alla valutazione di impatto ambientale il progetto di un impianto biogas da realizzare nel territorio di un Comune della provincia. Il ricorso investiva la determinazione e gli atti istruttori presupposti, con contestuale domanda risarcitoria.

Nelle more del giudizio, con nota depositata il 2.9.2025, la società dichiarava di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio e chiedeva la compensazione delle spese. Il Comune interessato eccepiva l’improcedibilità, rilevando che l’autorizzazione energetica posta a base dell’iniziativa era stata annullata con una precedente sentenza del TAR Marche, confermata in appello, e insisteva per la condanna alle spese. La Regione non si opponeva; la Provincia chiedeva invece la condanna della ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra potere officioso e disponibilità dell’azione. Richiamando un consolidato orientamento (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4859 del 2001; Cons. Stato, Sez. IV, n. 5832 del 2007), il TAR afferma che il giudice non può né procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.

La conseguenza è che il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e può rinunciare al ricorso o dichiarare la perdita di ogni interesse alla decisione. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. IV, n. 5832 del 2007, Cons. Stato, Sez. III, n. 2695 del 2011 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 6257 del 2008.

Accertato che l’interesse della ricorrente è venuto meno ex art. 100 c.p.c., il TAR dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a..

Quanto alle spese, il Collegio dispone l’integrale compensazione fondandola su quattro ragioni: la complessità delle questioni dedotte; la circostanza che la sentenza di annullamento dell’autorizzazione energetica è stata confermata in appello in pendenza del giudizio, introdotto con ricorso notificato il 29.3.2014; il mutamento del quadro giurisprudenziale e normativo sopravvenuto; le incertezze giurisprudenziali oggettivamente palesabili al momento della proposizione del ricorso. Il contributo unificato, ove versato, resta a carico della parte che lo ha anticipato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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