Diritto alla terapia ABA del minore autistico e giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Calabria n. 564 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di condanna dell’azienda sanitaria al riconoscimento del diritto del minore disabile ad uno specifico ed individualizzato trattamento terapeutico, in forma diretta ovvero per equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, indipendentemente dalla qualificazione formale della situazione soggettiva. La discrezionalità tecnica dell’amministrazione non è esente da sindacato quando contrasta con la logicità e la ragionevolezza ovvero viola le regole tecnico-scientifiche che governano la materia, identificate nelle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità. Il trattamento con metodologia A.B.A. è ricompreso nei livelli essenziali di assistenza e la sua mancata erogazione integra un inadempimento risarcibile, sia nel danno patrimoniale da esborsi, sia nel danno non patrimoniale dei genitori, sia nella perdita di chance del minore, liquidabile equitativamente ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ.
Il Fatto
I genitori di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico, in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale, hanno chiesto al TAR l’accertamento del diritto del figlio alla presa in carico da parte dell’ASP, in via diretta o indiretta, per la terapia cognitivo-comportamentale con metodologia A.B.A., oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. La diagnosi specialistica aveva prescritto la terapia intensiva e continuativa; l’azienda sanitaria, dopo la diagnosi funzionale e la proposta di piano riabilitativo limitata a trattamenti logopedici e neuropsicomotori non specifici, non aveva dato riscontro all’istanza di presa in carico. Il minore aveva fruito privatamente di un numero ridotto di ore settimanali a spese dei genitori.
Con ordinanza cautelare il Collegio aveva accolto l’istanza ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., disponendo C.T.U. e fissando l’udienza di merito. L’ASP si è costituita eccependo il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario e, in subordine, l’insindacabilità delle proprie valutazioni tecnico-discrezionali.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge l’eccezione preliminare richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (ordinanza n. 1781 del 20.01.2022) e la successiva giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. III n. 9130 del 13.11.2024 e n. 9551 del 03.12.2025): la richiesta di adozione o ampliamento di uno specifico programma terapeutico implica l’esercizio di un’attività discrezionale, amministrativa e tecnica, attinente all’erogazione di un pubblico servizio, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Nel merito, il ricorso è fondato. Il Collegio ribadisce che la discrezionalità tecnica non è immune dal sindacato giurisdizionale quando risulti in contrasto con la logicità e la ragionevolezza o violi le regole tecnico-scientifiche della materia, coincidenti con le linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità in tema di autismo. Richiama la continuità con propri precedenti e afferma che il trattamento A.B.A. è sussumibile nei livelli essenziali di assistenza.
Gli esiti della C.T.U. confermano la patologia, l’efficacia scientifica della terapia e il suo concreto beneficio; il minore necessita di dodici ore settimanali di trattamento, anche in ambito scolastico e familiare, fino all’undicesimo anno di età, con successiva rivalutazione. Il Tribunale accoglie quindi la domanda di accertamento e condanna l’ASP alla definitiva presa in carico.
Sul piano risarcitorio, riconosce il danno patrimoniale per le fatture relative alla sola terapia A.B.A., escluse quelle logopediche, in quanto non inequivocabilmente riferibili al trattamento che delimita l’oggetto della controversia. Quanto ai genitori, i pregiudizi da squilibrio familiare rientrano tra i fatti di comune esperienza, provati per presunzioni ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., e sono liquidati equitativamente. Quanto al minore, il Collegio inquadra la domanda come perdita di chance non patrimoniale: il risarcimento non è proporzionale al risultato perduto, ma commisurato in via equitativa alla possibilità di realizzarlo, secondo Cass. civ. sez. III n. 28993 dell’11.11.2019.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.