Retrocessione e silenzio: serve l’esproprio, il rimedio è davanti al giudice ordinario (TAR Calabria n. 1014 del 10.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La retrocessione disciplinata dagli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 327/2001 presuppone l’avvenuta espropriazione del bene: in difetto del decreto di esproprio, e spirato il termine di efficacia dell’occupazione d’urgenza, non sussistono i presupposti del rimedio restitutorio, né quelli dell’acquisizione sanante ex art. 42-bis del medesimo testo normativo. La pretesa alla restituzione del fondo, letta come azione di rivendicazione ovvero come rimedio in forma specifica avverso la mancata restituzione al venir meno dell’occupazione, ha contenuto di diritto soggettivo. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a., esperibile a tutela di posizioni di interesse legittimo e non a fronte dell’inerzia serbata su un’istanza di riconoscimento di un diritto soggettivo, restando ferma la possibilità di adire il giudice ordinario.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un’area sita nel territorio del Comune di Vibo Valentia, espone che in attuazione di un piano per l’edilizia economica e popolare l’impresa incaricata era stata immessa nel possesso del fondo nel 1995; una porzione dell’area, oggi individuata in catasto alle particelle 658 e 659, era stata assoggettata a occupazione, senza che su di essa fosse mai stata realizzata alcuna opera. Il piano, più volte prorogato, ha poi cessato di avere efficacia.

Con nota trasmessa a mezzo PEC il ricorrente ha chiesto al Comune la retrocessione del bene ai sensi dell’art. 47 d.P.R. n. 327/2001. A fronte del silenzio dell’amministrazione ha proposto ricorso al TAR, domandando l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e una pronuncia dichiarativa della retrocessione. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto un profilo processuale: il ricorrente non ha mai depositato, nonostante i reiterati inviti e un termine ampio assegnato con ordinanza, la copia in formato .eml della comunicazione di consegna della PEC di notifica del ricorso. I documenti depositati il 27 maggio 2025, il giorno prima dell’udienza, non sono idonei a provare la regolare instaurazione del contraddittorio. Il Collegio ritiene di non concedere un ulteriore termine e di decidere.

La soluzione è però più sostanziale. Dal racconto e dai documenti emerge che l’area è stata oggetto di occupazione di urgenza, ma non è sopravvenuto alcun decreto di espropriazione. Spirato il termine di efficacia dell’occupazione e mancando qualsiasi edificazione, non si configura alcuno dei presupposti della retrocessione previsti dagli artt. 46 ss. d.P.R. n. 327/2001, tra i quali rileva l’avvenuta espropriazione dell’area; parimenti assenti sono i presupposti dell’acquisizione sanante ex art. 42-bis.

La pretesa restitutoria, sia che la si guardi come diritto reale e dunque in termini di rivendicazione, sia che la si consideri rimedio in forma specifica di una situazione illecita, ha contenuto di diritto soggettivo. Da qui l’inammissibilità del ricorso avverso il silenzio: il rimedio dell’art. 117 c.p.a. è diretto ad accertare la violazione dell’obbligo di provvedere su un’istanza che sollecita l’esercizio di un pubblico potere e presuppone una posizione di interesse legittimo; non è esperibile quando l’inerzia riguarda un’istanza di riconoscimento di un diritto soggettivo, poiché in tal caso l’interessato ha titolo a chiedere l’accertamento del diritto al giudice competente, come affermato dal Cons. Stato, Sez. V, n. 9074 del 2023.

Il ricorrente potrà quindi rivolgersi al giudice ordinario con le azioni che riterrà più opportune. La mancata costituzione del Comune esime dalla pronuncia sulle spese; il ricorso è dichiarato inammissibile nei sensi di cui in motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *