Clausola di rinuncia preventiva alle azioni cautelari illegittima (TAR Lazio n. 9133 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima la clausola dello schema di convenzione — imposta unilateralmente dal concessionario autostradale al sub-concessionario, con obbligo di inserimento nei contratti con i gestori delle aree di servizio — che prevede la rinuncia preventiva, irrevocabile e generalizzata ad ogni azione cautelare, possessoria o d’urgenza in caso di scadenza o risoluzione del rapporto. Tale previsione comprime il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost., non essendo configurabile una rinuncia alla tutela giurisdizionale prima della concreta lesione dell’interesse, e non trovando giustificazione in un interesse pubblico preminente come quello alla continuità del servizio, già assicurata dall’obbligo di rilascio immediato dell’area.

Il Fatto

La ricorrente, operatore del settore carburanti, ha impugnato la lettera di invito alla procedura competitiva per l’affidamento del servizio di distribuzione carbolubrificanti presso un’area di servizio autostradale, pubblicata dal concessionario. La procedura si inseriva nel piano di ristrutturazione delle aree di servizio approvato con decreto interministeriale, avverso cui la società aveva già proposto autonomo ricorso. Con il terzo motivo di gravame, la ricorrente ha censurato la clausola dello schema di convenzione che imponeva al sub-concessionario di inserire nel contratto con il gestore dell’area una previsione di rinuncia irrevocabile ad ogni azione cautelare, possessoria o d’urgenza, in caso di scadenza o risoluzione del rapporto. Nelle more del giudizio, la Sezione aveva annullato per incompetenza alcune disposizioni del piano ministeriale, con sentenza immediatamente esecutiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente respinto le eccezioni di incompetenza territoriale, di irricevibilità del ricorso e di improcedibilità per acquiescenza. Quanto alla prima, ha affermato che la competenza radicata con riferimento all’atto generale presupposto attrae quella relativa agli atti applicativi e conseguenziali, per la connessione oggettiva e funzionale. In ordine alla tardività, ha riconosciuto la rimessione in termini per errore scusabile, ravvisando i presupposti dell’obiettiva incertezza sulla tipologia di rito applicabile. Ha infine escluso che la partecipazione alla gara e la sottoscrizione delle dichiarazioni di partecipazione possano configurare acquiescenza, trattandosi di adempimenti formali necessari per l’ammissione alla procedura.

Nel merito, ha dichiarato improcedibile il primo motivo di ricorso nella parte in cui censurava le previsioni del piano già annullate, rilevando che l’annullamento con efficacia ex tunc ed erga omnes ha espunto le disposizioni dall’ordinamento. Ha invece respinto le censure avverso il meccanismo di determinazione del prezzo massimo, ritenendo legittimo il riferimento ai prezzi medi della rete ordinaria regionale quale criterio oggettivo di raffronto. Ha valorizzato la circostanza che il sistema non impone un rigido allineamento, ma consente ai concorrenti di discostarsene mediante l’offerta di uno scostamento massimo, in coerenza con la Delibera ART n. 1/2023 che individua la moderazione dei prezzi quale obiettivo primario del concessionario autostradale. Ha inoltre ritenuto non dimostrata l’insostenibilità economica del meccanismo, essendo i maggiori costi prospettati in termini generici e assertivi.

Ha dichiarato improcedibile il secondo motivo di ricorso, concernente i poteri di intervento del concessionario, sia per l’avvenuto annullamento delle disposizioni del piano, sia perché tali previsioni non avevano trovato concreto recepimento nella disciplina di gara, escludendosi così l’attualità della lesione.

Ha infine accolto il terzo motivo, affermando che non è concepibile una rinuncia alla tutela giurisdizionale effettuata prima della concreta lesione dell’interesse, richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato. Ha escluso che l’interesse alla continuità del servizio di erogazione di carburanti costituisca un interesse pubblico preminente tale da comprimere il diritto di difesa, considerato che l’obbligo di rilascio immediato dell’area assicura comunque la tempestiva riconsegna del bene. La clausola è stata pertanto annullata nella parte in cui impone la rinuncia alle azioni da parte del gestore dell’area di servizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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