Accesso civico: rigetto se i documenti non sono formati (TAR Toscana n. 1014 del 05.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di accesso civico il diritto di accesso e il conseguente ordine di esibizione non possono riguardare documenti mai formati o non più esistenti. La dichiarazione del ricorrente di piena soddisfazione dell’interesse non impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere, perché questa pronuncia appartiene alle sentenze di merito e postula l’accertamento della pretesa: ove emerga l’inesistenza degli atti richiesti, il ricorso va respinto perché infondato. La condotta dell’amministrazione che ometta di informare tempestivamente il richiedente circa l’assenza di documenti ostensibili rileva ai soli fini della regolazione delle spese, che possono essere compensate nonostante il rigetto.

Il Fatto

Il ricorrente, appreso da fonti di stampa che il Comune di Lucca e l’Arciconfraternita della Misericordia di Lucca avrebbero sottoscritto un’intesa per l’utilizzo di un immobile comunale quale centro di accoglienza, presentava istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, chiedendo l’ostensione dell’intesa e di tutti gli atti presupposti o connessi.

Decorsi trenta giorni senza riscontro, proponeva ricorso al TAR per ottenere l’ordine di esibizione. Solo il 27.01.2025 il Comune riscontrava l’istanza, rappresentando che nessuna intesa era stata stipulata e che gli uffici stavano elaborando un’ipotesi di convenzione. Il ricorrente impugnava tale nota con motivi aggiunti. Il Comune eccepiva l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo trasmesso la determinazione dirigenziale n. 324 del 17.02.2025 e lo schema di convenzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione della sopravvenienza. La dichiarazione del ricorrente di ritenere soddisfatto l’interesse azionato condurrebbe, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., alla cessazione della materia del contendere. Il Tribunale osserva però che tale pronuncia, collocata tra le sentenze di merito, incide sull’oggetto del giudizio e presuppone l’accertamento del bene della vita richiesto. Richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 6596 del 2020 e Cons. Stato, sez. V, n. 4191 del 2018, ne deduce la necessità di verificare nel merito la pretesa.

L’accertamento esclude che esistessero atti ostensibili. Alla data dell’istanza, del ricorso e dei motivi aggiunti nessun provvedimento formale era stato adottato in ordine all’utilizzo dell’immobile. La determinazione dirigenziale n. 324 del 17.02.2025 non menziona precedenti atti amministrativi e si limita a dar conto delle esperienze di “B&B Social” e della messa a disposizione dell’immobile da parte della Misericordia.

Il principio applicato è che, anche nei procedimenti di accesso, il diritto e l’ordine di esibizione non possono riguardare che i documenti esistenti, non quelli non più esistenti o mai formati. Il Collegio richiama sul punto TAR Lazio, Roma, sez. IV, n. 7024 del 2024. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti perché infondati, prima ancora che per cessazione della materia del contendere.

La regolazione delle spese segue un percorso autonomo. Il Comune avrebbe potuto informare tempestivamente il ricorrente dell’inesistenza di documenti ostensibili, evitando il giudizio; l’informazione giunse invece solo con la nota del 27.01.2025, successiva all’instaurazione del processo. Per tale ragione, nonostante il rigetto, il Collegio dispone la compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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