Revoca del permesso di lungo periodo e obbligo di motivazione rafforzata (TAR Marche n. 107 del 31.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere disposta per il solo fatto che lo straniero abbia riportato condanne penali. Ai sensi dell’art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. n. 286 del 1998 l’amministrazione deve esprimere un giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una motivazione articolata che tenga conto anche della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo. La gravità dei precedenti non esenta dal compiere un’effettiva ponderazione comparativa tra interesse pubblico alla sicurezza e interesse dello straniero all’integrazione. Nel caso di revoca, la normativa europea impone inoltre la valutazione di una minaccia attuale per la sicurezza pubblica. Il giudizio discrezionale è sindacabile nel merito solo per incoerenza, illogicità o irragionevolezza della motivazione.
Il Fatto
Il Questore della Provincia di Ancona, con decreto del 21 settembre 2013, ha revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero nel 2008 per motivi di lavoro autonomo. Il provvedimento si fondava su una condanna riportata dall’interessato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per acquisto, detenzione e cessione di ingenti quantitativi di cocaina in concorso con altri, con pena di dieci anni di reclusione e centomila euro di multa.
Lo straniero ha impugnato il decreto davanti al TAR, lamentando la violazione dell’art. 9 d.lgs. n. 286 del 1998, il difetto di motivazione e istruttoria e l’eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto, in particolare, che l’amministrazione non aveva esposto le concrete ragioni della pericolosità sociale né considerato la famiglia e l’attività lavorativa. Il Ministero dell’Interno e la Questura si sono costituiti contestando l’inammissibilità nel rito e l’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998, che vieta il rilascio del permesso di lungo periodo agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato e impone al questore di tenere conto della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo. Il comma 7 richiama il comma 4 tra le ipotesi di revoca.
Richiamando un indirizzo consolidato del Consiglio di Stato, il TAR ribadisce che diniego e revoca non possono fondarsi sulla sola esistenza di sentenze penali di condanna. Occorre un giudizio di pericolosità sociale e una motivazione articolata, che escluda ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e precedenti penali. La gravità dei precedenti non esonera l’amministrazione dal raffronto con gli elementi favorevoli e da un’effettiva ponderazione comparativa tra interessi contrapposti.
Il giudizio di bilanciamento va costruito su indici concreti — legami familiari, lavoro stabile, reddito adeguato, dimora fissa, radicamento sul territorio. Solo all’esito di tale raffronto, adeguatamente motivato, si può giungere a una valutazione di pericolosità sociale sindacabile nel merito. Il Collegio sottolinea che l’obbligo motivazionale è rafforzato quando si tratti di revoca e non di diniego iniziale, poiché la direttiva 2003/109/CE richiede necessariamente una valutazione sulla minaccia attuale per la sicurezza pubblica.
Applicando tali coordinate, il TAR ritiene che la Questura abbia correttamente valorizzato la gravità del reato e analizzato la complessiva posizione dell’interessato. Pur avendo considerato la situazione familiare e l’attività lavorativa, l’amministrazione ha ritenuto prevalenti gli interessi di protezione sociale e di tutela della pubblica sicurezza. Tale giudizio è coerente con l’obiettiva gravità della condotta, indice di scarsa propensione al rispetto delle regole di civile convivenza, e con il peculiare allarme sociale destato dal traffico di stupefacenti.
La formazione di una famiglia sul territorio non costituisce, per la giurisprudenza richiamata, scudo o garanzia assoluta contro la revoca del titolo di soggiorno. La motivazione del provvedimento è pertanto esente dai vizi di incongruità, illogicità e irragionevolezza. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese di giudizio in ragione della natura della controversia.
Nota della Redazione
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