Proroga del titolo edilizio e sospensione feriale: tempestività del ricorso (Cons. Stato n. 10154 del 17.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di sospensione feriale dei termini processuali si computa secondo la disciplina vigente al momento della comunicazione dell’atto impugnato, con la conseguenza che la riduzione della sospensione al solo mese di agosto, introdotta dall’art. 16, comma 1, d.l. n. 132/2014, non si applica ai giudizi instaurati prima della sua entrata in vigore. La proroga del termine di ultimazione dei lavori edilizi è ammessa solo per fatti estranei alla volontà del concessionario e non per circostanze interne alla sua sfera giuridica, come l’assenza del direttore dei lavori. Il diniego di sanatoria di opere abusive site in area vincolata è legittimo quando il vincolo paesaggistico sia antecedente all’esecuzione delle opere e il manufatto contrasti con la disciplina urbanistica. Il rigetto delle azioni impugnatorie determina il rigetto della connessa domanda risarcitoria.
Il Fatto
La proprietaria di un immobile in Firenze aveva ottenuto nel 2001 una concessione edilizia per opere di accorpamento di annessi agricoli. Nel 2004 presentava una variante in corso d’opera e, nel novembre dello stesso anno, un’istanza di proroga del termine di ultimazione, adducendo il mutamento della normativa antisismica e l’assenza del direttore dei lavori per infortunio. Un sopralluogo del 2005 accertava che i lavori non erano stati iniziati. Il Comune, con provvedimento del 2010, comunicava la decadenza dalla concessione per mancato inizio dei lavori e l’archiviazione della proroga e della variante. In parallelo, due domande di sanatoria presentate nel 2004 venivano respinte con provvedimenti del 2011.
Il TAR Toscana, con sentenza n. 1373/2020, riuniti i ricorsi, dichiarava irricevibile per tardività quello relativo alla proroga e rigettava quello relativo alle sanatorie. La proprietaria proponeva appello, contestando anzitutto il computo del termine processuale operato dal primo giudice.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la censura sull’irricevibilità. Il TAR aveva applicato la sospensione feriale ridotta al solo mese di agosto, introdotta dall’art. 16, comma 1, d.l. n. 132/2014 e poi estesa al processo amministrativo dall’art. 20 d.l. n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 132/2015. Il Consiglio di Stato rileva che alla data di comunicazione dell’atto impugnato, il 13.9.2010, era ancora vigente la sospensione originaria dall’1 agosto al 15 settembre, prevista dall’art. 1 l. n. 741/1969, poiché la nuova disciplina si applica solo ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore. Computando il dies a quo dal 16 settembre 2010, il ricorso notificato il 15.11.2010 è tempestivo: la censura è fondata.
Passando al merito, la Corte ritiene infondata la doglianza sulla mancata accoglimento della proroga. Assume rilievo decisivo il verbale del 13.1.2005, le cui dichiarazioni, in quanto provenienti da pubblici ufficiali, sono fidefacenti sino a querela di falso ai sensi dell’art. 2700 c.c., dal quale risulta il mancato inizio dei lavori. Intervenuta la decadenza, l’appellante non poteva chiedere il rinnovo del titolo, dovendo munirsi di un nuovo atto abilitante.
Quanto all’assenza del direttore dei lavori, la Corte osserva che ai sensi della L.R. n. 52/99 e del relativo regolamento edilizio la proroga era consentita solo per fatti estranei alla volontà del concessionario. L’assenza del direttore costituisce circostanza interna alla sfera giuridica dell’appellante, che compete a quest’ultima gestire. Il mutamento della normativa antisismica è rilievo generico, non essendo stato precisato in cosa consista né la misura della sua incidenza sui lavori. Non risulta inoltre che il progetto B 1247/87 abbia costituito oggetto di formale rilascio di titolo edilizio.
Parimenti infondato è l’appello sul rigetto delle sanatorie. Le opere abusive ricadono in area sottoposta a vincolo paesaggistico di cui al D.M. 5 novembre 1951, antecedente all’esecuzione delle opere: ciò giustifica la valutazione di rilevanza paesaggistica dell’abuso. Il manufatto contrasta inoltre con la disciplina urbanistica, poiché l’art. 46 NTA del PRG locale ammette nelle zone E1 solo interventi di ristrutturazione edilizia e non nuove edificazioni. Il rigetto delle azioni impugnatorie comporta il rigetto della domanda risarcitoria. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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