Inottemperanza al titolo del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Sicilia n. 1662 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accerta l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo esecutivo formatosi davanti al giudice ordinario. Il commissario ad acta va nominato, di regola, in persona di un dirigente della stessa amministrazione resistente, con facoltà di delega, senza diritto ad alcun compenso, rientrando il munus nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta in misura pari agli interessi legali sulle somme, dalla comunicazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo. Sulle somme dovute al pubblico dipendente per periodo successivo al 31 dicembre 1994 spettano i soli interessi legali, con esclusione della rivalutazione monetaria, salvo che questa superi gli interessi.
Il Fatto
Alcuni docenti hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare, per ciascun ricorrente, buoni elettronici di spesa di valore nominale di € 500,00. Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato all’amministrazione.
L’amministrazione, costituitasi in giudizio, non ha provveduto al pagamento. I ricorrenti hanno dunque chiesto al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del titolo, di nominare un commissario ad acta, di applicare la penalità di mora e di riconoscere la rivalutazione monetaria sulle somme dovute.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.: il passaggio in giudicato della sentenza, attestato agli atti, e l’inutile decorso del termine di art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui era stata fornita prova. Il ricorso è stato quindi accolto.
Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima struttura, che provvederà su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni.
La nomina è stata disposta senza compenso. Il Collegio ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, richiamando sul punto la giurisprudenza amministrativa in materia. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.
Il Collegio ha poi disatteso la domanda di rivalutazione monetaria: il giudice ordinario non si era pronunciato sul punto e, per le somme dovute al pubblico dipendente dopo il 31 dicembre 1994, il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi, introdotto dall’articolo 22, comma 36, della legge n. 724/1994, consente gli incrementi dei soli interessi legali, potendosi riconoscere la rivalutazione solo se superiore agli interessi, ipotesi non documentata in atti.
È stata altresì disposta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, alla scadenza del termine concesso all’amministrazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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