Indennità di trasferimento al militare soppresso il reparto senza rinuncia (Cons. Stato n. 10156 del 22.12.2025)
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CONTENUTO:
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento disposto per soppressione o dislocazione di un reparto integra trasferimento d’autorità ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, legge n. 86/2001, poiché risponde a una scelta organizzativa esclusiva dell’Amministrazione. La dichiarazione di gradimento della sede e l’accettazione del trasferimento “senza oneri” resa su moduli precompilati non valgono come rinuncia all’indennità, che presuppone un diritto di credito già entrato nel patrimonio del titolare. La direttiva di Forza armata, fonte subordinata alla legge, non può creare un tertium genus di trasferimento d’autorità privo di indennità né alterare l’istituto disegnato dal legislatore. Le sedi sono limitrofe solo quando ricadono in comuni confinanti.
Il Fatto
Un militare dell’Aeronautica, in servizio presso un deposito territoriale, è destinato a un’altra sede a seguito della soppressione del reparto di appartenenza. Le due sedi sono poste in comuni non confinanti, a più di quaranta chilometri di distanza.
Il militare chiede l’accertamento del diritto all’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della legge n. 86 del 2001 e l’accertamento dell’obbligo di provvedere su istanze rimaste senza risposta. Il TAR Toscana accoglie il ricorso richiamando l’Adunanza plenaria n. 1 del 2016. Il Ministero della Difesa appella, sostenendo che il militare, in vista della soppressione, avrebbe accettato un trasferimento “d’autorità senza oneri”, rinunciando all’indennità in cambio della sede gradita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura del trasferimento. Per trasferimento d’autorità si intende quello disposto per perseguire in via prioritaria l’interesse dell’Amministrazione e non per soddisfare esigenze personali o familiari. La soppressione del reparto, inserita in un progressivo riordino dello strumento militare nazionale, costituisce la causa prima e assorbente del mutamento di sede.
La stessa previsione del comma 1-bis dell’art. 1 della legge n. 86/2001, che esclude l’indennità quando la sede di destinazione sia limitrofa o a distanza inferiore a dieci chilometri, evoca una presunzione della natura autoritativa dei trasferimenti disposti per soppressione. Ne deriva che il procedimento delineato dalla direttiva d’impiego, con interviste e raccolta dei gradimenti, non può derogare alla legge: la fonte subordinata non può prevedere una rinuncia preventiva all’indennità né alterare le caratteristiche dell’istituto. Sul punto il Collegio richiama un orientamento consolidato della Sezione e della Sez. IV n. 115 del 2019.
La procedura delineata dall’Aeronautica, osserva il Consiglio, non modifica la natura del trasferimento. Il contemperamento delle esigenze organizzative con quelle del militare opera solo sull’individuazione della sede di destinazione, mentre la causa del trasferimento resta la scelta di macro-organizzazione. Le indicazioni di gradimento non mirano a migliorare la condizione rispetto allo status quo, ma a limitare gli svantaggi della soppressione. Richiama in tal senso la Sez. II n. 2204 del 2023 e la Sez. II n. 8616 del 2023.
Quanto alla pretesa rinuncia, il Collegio esclude sia la rinuncia sia la remissione del debito ex art. 1236 cod. civ., richiamato dall’Adunanza plenaria n. 1 del 2016: il credito non era ancora sorto al momento delle dichiarazioni. I moduli sono antecedenti al trasferimento e alla stessa soppressione del reparto, avvenuta nell’aprile 2016. Inoltre gli atti sono stati prodotti solo in appello, con deposito inammissibile ai sensi dell’art. 104 c.p.a.. Né soccorre il richiamo all’art. 2113 cod. civ., che non ammette rinunce a diritti non ancora maturati. La sentenza di primo grado va quindi confermata, con condanna dell’Amministrazione alle spese del grado.
Nota della Redazione
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