Rimborso spese legali al dipendente Polizia di Stato tra art. 32 L. (TAR Marche n. 1016 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente della Polizia di Stato per difesa in procedimento penale, la fattispecie è disciplinata dalla norma speciale di cui all’art. 32 della legge n. 152/1975, che prevale sulla disciplina generale dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997. La rimborsabilità è esclusa soltanto in presenza di condanna per fatto doloso, non essendo sufficiente una statuizione di condanna non esecutiva, poi riformata in appello. Il rimborso è dovuto anche quando il procedimento si conclude con remissione di querela, ai sensi dell’art. 21, comma 4, del d.P.R. n. 51/2009, norma attuativa che l’amministrazione non può ignorare. L’incompletezza del modulo prestampato apprestato dal datore di lavoro non è imputabile al dipendente. È ammissibile, in via subordinata, la liquidazione parziale delle spese riferita ai distinti capi di imputazione oggetto di autonome attività difensive. La condanna al pagamento presuppone tuttavia la preventiva valutazione di congruità dell’Avvocatura dello Stato sul quantum.
Il Fatto
Il ricorrente, Sovrintendente della Polizia di Stato, era stato sottoposto a procedimento penale per tre capi di imputazione. In primo grado otteneva l’assoluzione per due capi e la condanna per il terzo. In appello la sentenza veniva riformata: per un capo si dichiarava la non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di remissione di querela, per l’altro per essere l’azione penale stata iniziata in assenza di querela.
Il dipendente presentava quindi istanza di rimborso delle spese difensive, compilando il modulo prestampato dell’amministrazione e barrando la voce relativa all’art. 32 della legge n. 152/1975. L’amministrazione respingeva l’istanza, ricondotta invece all’art. 18 del d.l. n. 67/1997, sul rilievo che il rimborso spetta solo in caso di provvedimento che escluda la responsabilità e che la vicenda non sarebbe frazionabile per capi. Respinto il ricorso gerarchico, il dipendente ha impugnato dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità per asserita novità delle censure rispetto al ricorso gerarchico. L’eccezione è respinta: il ricorso giurisdizionale è più strutturato sul piano argomentativo, ma ripropone la stessa questione dell’applicabilità dell’art. 32 in luogo dell’art. 18. Il richiamo all’art. 21 del d.P.R. n. 51/2009, non menzionato in sede gerarchica, non integra nuova censura, trattandosi di norma che l’amministrazione deve conoscere e strettamente connessa alla disposizione invocata. Anche la doglianza sulla contraddittorietà rispetto all’archiviazione disciplinare e la richiesta subordinata di liquidazione parziale risultano già presenti nel ricorso gerarchico.
Nel merito il ricorso è fondato. L’istanza era stata presentata con riferimento all’art. 32 della legge n. 152/1975, norma speciale in favore degli appartenenti alla Polizia di Stato, mentre il diniego la riconduce immotivatamente all’art. 18 del d.l. n. 67/1997, disposizione generale. L’assenza dell’art. 21 nel modulo prestampato è irrilevante, perché l’incompletezza del modulo predisposto dal datore di lavoro non può essere imputata al dipendente.
Quanto alla riconducibilità della vicenda alla norma speciale, il Collegio ritiene che i fatti per cui è intervenuta la condanna, avvenuti all’interno del Commissariato, siano espressivi di una situazione di coazione fisica. La rimborsabilità è esclusa solo in caso di responsabilità per fatto doloso, circostanza accertata unicamente in primo grado con sentenza non esecutiva e poi riformata in appello. A dirimere ogni dubbio soccorre l’art. 21, comma 4, del d.P.R. n. 51/2009, che ammette il rimborso per il procedimento concluso con remissione di querela.
Sarebbe stata comunque accoglibile l’istanza subordinata di liquidazione parziale: non si comprende per quale ragione non debbano valutarsi distintamente capi di imputazione che impongono autonome attività difensive. Il diniego si fondava sull’impossibilità tecnica di ripartire l’impegno del difensore, ma sarebbe bastato richiedere all’avvocato una circostanziata suddivisione, da sottoporre al giudizio di congruità dell’Avvocatura.
Non può invece accogliersi la domanda di condanna per l’intero importo, poiché l’amministrazione si è pronunciata solo sull’an e difetta la valutazione di congruità sul quantum. I provvedimenti sono annullati, con obbligo per l’amministrazione di ripronunciarsi; spese compensate salva la ripetizione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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