Revoca del nulla osta per lavoro subordinato e onere di notifica al lavoratore straniero: necessaria acquisizione istruttoria degli atti di domiciliazione (TAR Molise n. 281 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso avverso il silenzio e la successiva revoca del nulla osta per lavoro subordinato, il giudice amministrativo, prima di pronunciarsi sulla eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, deve acquisire d’ufficio gli atti che comprovino l’effettiva e legittima comunicazione del provvedimento nei confronti del diretto interessato. La notifica della revoca effettuata esclusivamente presso il domicilio eletto dal datore di lavoro non è di per sé idonea a garantire la conoscenza legale dell’atto al lavoratore straniero, il quale è il destinatario degli effetti negativi del provvedimento. Spetta all’Amministrazione dimostrare la regolarità della notifica, anche attraverso l’acquisizione degli atti di elezione di domicilio del lavoratore.
Il Fatto
Un cittadino straniero, entrato in Italia tramite il c.d. “decreto flussi” sulla base di un nulla osta per lavoro subordinato rilasciato dalla Prefettura, ha proposto ricorso contro il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno. Successivamente, con atto di motivi aggiunti, ha impugnato il provvedimento di revoca del nulla osta, deducendo la violazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990, per non aver ricevuto alcuna comunicazione di avvio del procedimento né il preavviso di rigetto, nonché per l’omessa notifica del provvedimento finale. L’Amministrazione ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività, sostenendo che la comunicazione di avvio e la successiva revoca erano state regolarmente notificate tramite PEC al Centro di Assistenza Fiscale, eletto come domicilio da entrambi i destinatari in sede di presentazione dell’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che la questione centrale è la corretta individuazione del domicilio del lavoratore straniero al fine di valutare la legittimità delle notifiche effettuate dall’Amministrazione. La difesa erariale afferma che le comunicazioni sono state eseguite al CAF, indicato dalla datrice di lavoro e dal lavoratore come recapito al momento della domanda. Tuttavia, la parte ricorrente contesta tale assunzione, sostenendo che l’eventuale elezione di domicilio operata dalla datrice non può essere a lui opposta e che la notifica presso quel recapito di atti diversi da quello per cui era stata eletta è illegittima. La Corte osserva che la documentazione versata in atti non è sufficiente a dirimere la controversia sull’avvenuta conoscenza legale del provvedimento di revoca da parte del diretto interessato.
Al fine di decidere sull’eccezione di tardività e sul merito della controversia, il Collegio ritiene necessario acquisire specifici atti. In primo luogo, chiede la copia della formale comunicazione di primo ingresso in Italia del cittadino straniero. In secondo luogo, ordina l’acquisizione di eventuali atti di elezione di domicilio in Italia prodotti dal lavoratore per la procedura in questione. L’adempimento istruttorio è disposto entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.
La decisione di disporre un approfondimento istruttorio deriva dalla natura decisiva della questione della notifica: solo verificando a chi e come siano state effettivamente comunicate la comunicazione di avvio del procedimento e la successiva revoca, il giudice potrà valutare la fondatezza dell’eccezione di irricevibilità e la legittimità del provvedimento impugnato.
Il Tribunale ha quindi fissato l’udienza di discussione del merito alla data del 4.11.2026, disponendo la comunicazione della presente ordinanza alla segreteria della Sezione.
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Nota della Redazione
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