Progressioni interne: titolo di accesso e autoresponsabilità del candidato (TAR Sicilia n. 1676 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive interne per la progressione tra aree, la scelta del titolo di accesso tra le alternative previste dal bando è espressione di autoresponsabilità del candidato e non è sindacabile quando il bando attribuisca i punteggi per il titolo di studio solo a chi abbia indicato quale requisito di ammissione il titolo inferiore. La previsione che riconosce un punteggio per la laurea soltanto a chi si sia avvalso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, compensando la rinuncia ai punteggi del più lungo periodo di servizio, non è irragionevole nè contrasta con i principi di parità di trattamento, imparzialità e buon andamento. La chiarezza della lex specialis esclude la necessità di una motivazione rafforzata dei punteggi e di alcun soccorso istruttorio. La disparità di trattamento è parametro di legittimità solo se riferita ai partecipanti alla medesima procedura comparativa.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente del Comune di Acireale, ha partecipato alla procedura selettiva interna per la progressione tra aree di tre funzionari contabili, indetta con determinazione dirigenziale e basata esclusivamente sulla valutazione dei titoli. Nel presentare la domanda ha indicato quale titolo di accesso la propria laurea in Economia e Commercio, che richiedeva almeno cinque anni di esperienza nel profilo di Istruttore Contabile.
All’esito della valutazione, il ricorrente è risultato ultimo in graduatoria, poiché la Commissione ha attribuito punteggio zero al titolo universitario, considerandolo assorbito dal requisito di accesso. I candidati che avevano indicato il diploma di scuola secondaria, invece, avevano ottenuto punteggi aggiuntivi per la laurea posseduta. Il ricorrente ha quindi impugnato la graduatoria, il verbale della Commissione e gli atti della procedura, proponendo altresì motivi aggiunti avverso la nota con cui l’Amministrazione ha respinto l’istanza di annullamento in autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità per mancato assolvimento della prova di resistenza. Nelle controversie sui risultati di una selezione, il ricorrente deve fornire almeno un principio di prova sulla possibilità di ottenere un collocamento utile in caso di accoglimento. Nel caso di specie l’onere risulta assolto, avendo la parte dettagliato nei motivi aggiunti la possibile riarticolazione dei punteggi.
Sul merito, il giudice amministrativo ricostruisce la lex specialis. L’art. 5 del bando prevede due requisiti alternativi di ammissione: la laurea con almeno cinque anni di esperienza oppure il diploma con almeno dieci anni nel medesimo profilo. L’art. 11, lettera b), attribuisce i punteggi per le lauree solo nel caso in cui il candidato abbia scelto quale titolo di accesso il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Di fronte a tale chiara previsione, la scelta del candidato tra le due alternative è ricondotta al principio di autoresponsabilità, che esclude contestazioni tardive formulate all’esito della graduatoria. La previsione non è irragionevole: il punteggio aggiuntivo per la laurea opera come premio per i titolari di diploma con più lungo servizio, a compensazione della rinuncia ai punteggi del decennio utilizzato come titolo di accesso. Il bilanciamento appare equilibrato.
La chiarezza delle clausole esclude la necessità di motivazione rafforzata e di soccorso istruttorio. Quanto al servizio presso l’ATO AciAmbiente, l’art. 11, lettera a), richiede esperienza maturata in questo Comune nel profilo di Istruttore Contabile; il servizio in posizione di comando si svolge verso l’amministrazione di destinazione, sicché è irrilevante ai fini della progressione. Le censure sulle mansioni superiori, introdotte solo con i motivi aggiunti, sono inammissibili.
I rilievi su procedure concorsuali “gemelle” non colgono nel segno: la disparità di trattamento rileva solo tra partecipanti alla medesima procedura comparativa. Il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile, poiché la nota impugnata ha natura meramente confermativa, non essendovi stata nuova istruttoria nè autonoma ponderazione. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono rigettati, con spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.