Emersione lavoro irregolare: requisito redditizio e parere ITL vincolante (TAR Calabria n. 1079 del 03.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La procedura di emersione del lavoro irregolare disciplinata dall’art. 103 del D.L. n. 34/2020 è subordinata all’attestazione, da parte del datore di lavoro, del requisito redditizio minimo previsto dall’art. 9 del decreto interministeriale 27 maggio 2020, la cui mancanza integra un presupposto di esistenza del rapporto oggetto di sanatoria e non un fatto meramente riconducibile al datore. Il parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro sulla congruità del reddito non è un atto endoprocedimentale privo di vincolatività: lo Sportello Unico per l’Immigrazione è tenuto a conformarvisi, in mancanza di elementi di segno contrario. Trattandosi di normativa eccezionale, non ne è consentita interpretazione estensiva. Al cittadino straniero non spetta il permesso di soggiorno per attesa occupazione quando il difetto dei presupposti sia originario e non dipenda da fatti successivi riconducibili al datore di lavoro.
Il Fatto
La legale rappresentante di una ditta individuale presenta, in data 27 luglio 2020, tre istanze di emersione di rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020. La seconda, cronologicamente identificata, riguarda un cittadino extracomunitario.
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura, acquisito il parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro per insufficienza reddituale del datore, notifica la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990. Decorso il termine senza osservazioni, la Prefettura rigetta l’istanza con provvedimento del 15 marzo 2022. Il ricorrente impugna il diniego deducendo violazione della circolare ministeriale, omissione di atto preparatorio, difetto di presupposto ed eccesso di potere per erronea motivazione e illogicità. L’Amministrazione resiste. La cautelare è rigettata con ordinanza n. 279 del 17 giugno 2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma le conclusioni della fase cautelare e rigetta il ricorso. La questione centrale è l’insufficienza reddituale del datore, che l’ITL ha ritenuto sufficiente per l’assunzione di un solo lavoratore rispetto alle tre istanze presentate.
Il quadro normativo è ricostruito in modo analitico: l’art. 9, comma 1, del decreto interministeriale 27 maggio 2020 condiziona l’ammissione alla procedura al possesso di un reddito imponibile o fatturato non inferiore a 30.000,00 euro annui; l’art. 5, lett. e) del medesimo decreto richiede l’attestazione del requisito a pena di inammissibilità. La soglia risponde alla ratio di conferire certezza alla retribuzione futura, divenendo il reddito del datore fonte di sostentamento del lavoratore, in vista del suo proficuo inserimento sociale e lavorativo (richiamata Cons. Stato, Sez. III, n. 4399 del 2016).
Il Tribunale ribadisce che si tratta di normativa eccezionale, insuscettibile di interpretazione estensiva, e che la regolarizzazione è consentita solo in presenza dei documenti analiticamente indicati dalla fonte regolamentare (Cons. Stato, Sez. III, n. 858 del 2022; TAR Catanzaro, Sez. II, n. 966 e n. 1390 del 2022; TAR Lazio, Sez. I, n. 8675 del 2021).
Quanto alla lamentata non vincolatività del parere ITL, il Collegio osserva che l’art. 10, comma 2, lett. b), del decreto ministeriale attribuisce all’Ispettorato la valutazione sulla congruità del reddito e delle condizioni di lavoro; una volta acquisito il parere favorevole lo Sportello convoca il datore per gli adempimenti successivi. Il parere negativo, dunque, condiziona l’ammissione e lo Sportello è tenuto a conformarvisi, in mancanza di elementi contrari. In sede istruttoria il ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a orientare diversamente l’Amministrazione, né assume rilievo la sua buona fede.
Il difetto dei requisiti economici è condizione di esistenza del rapporto oggetto di sanatoria, con conseguente legittimità del diniego (Cons. Stato, Sez. III, n. 4236 del 2018; TAR Piemonte, Sez. I, n. 1272 del 2018). Escluso il diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione, che presuppone un’istanza astrattamente accoglibile e il mancato perfezionamento per fatti successivi dipendenti dal datore (Cons. Stato, Sez. III, n. 8006 del 2022). Spese compensate; patrocinio a spese dello Stato liquidato con separato decreto.
Nota della Redazione
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