Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Marche n. 1016 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può rinunciare al ricorso o dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione. Il giudice amministrativo non ha né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire alla parte ricorrente. Venuto meno l’interesse ex art. 100 c.p.c., il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a. La declaratoria di improcedibilità non preclude la compensazione delle spese di giudizio, disposta quando le parti ne abbiano aderito all’istanza.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la delibera di Giunta del Comune di Fossombrone n. 215 del 24.12.2021, con cui si è regolarizzata la situazione di una strada vicinale, con cessazione dell’uso pubblico e sdemanializzazione di alcuni tratti e contestuale classificazione ad uso pubblico dello spazio di manovra terminale non sdemanializzato. Unitamente all’atto principale erano impugnati gli atti endoprocedimentali richiamati nella delibera, tra cui le note di avvio del procedimento, le richieste di parere tra settori comunali e il verbale di sopralluogo.
Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato una nota con cui ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese. Il controinteressato costituito e il Comune hanno preso atto della dichiarazione e aderito all’istanza di compensazione, quest’ultimo in forza di un decreto del Sindaco.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, qualificando la dichiarazione del ricorrente come rinuncia alla coltivazione del gravame. La questione giuridica attiene ai poteri del giudice dinanzi alla dichiarazione di perdita di interesse della parte.
Il Tribunale ha richiamato il principio per cui il giudice non ha né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire alla parte ricorrente, indicando sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 4859 del 2001 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 5832 del 2007. Ha inoltre affermato che, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione.
Da tale premessa il Collegio ha tratto la conseguenza che il ricorrente può rinunciare al ricorso o dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 5832 del 2007, Cons. Stato, Sez. III, n. 2695 del 2011 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 6257 del 2008.
Accertata la caducazione dell’interesse ex art. 100 c.p.c., il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a. Le spese sono state compensate, in ragione dell’adesione delle parti costituite all’istanza.
Nota della Redazione
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