Requisito di qualifica nel concorso interno: rilevano anche i rapporti informativi (Cons. Stato n. 10168 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel concorso interno per titoli ed esami il requisito della qualifica caratteristica non inferiore alla media, richiesto con riferimento all’ultimo biennio, si riferisce a ogni valutazione resa in quel periodo, compresi i rapporti informativi, e non soltanto alle schede di valutazione. Quando il bando richiama espressamente sia la scheda valutativa sia il rapporto informativo, l’Amministrazione non amplia la portata della lex specialis, ma ne applica il dato letterale. Il rapporto informativo, pur privo della qualifica formale, esprime un giudizio finale idoneo a rivelare il livello dell’attività espletata. La clausola del bando è chiara e non ammette letture alternative, con la conseguenza che non trovano applicazione i principi in tema di clausole ambigue. La legittimità dell’esclusione si valuta con riguardo alla situazione esistente al momento dell’adozione del provvedimento.

Il Fatto

La ricorrente partecipava al concorso interno per l’ammissione al 25º corso di qualificazione di allievi vicebrigadieri del ruolo Sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri. L’Amministrazione la escludeva perché, secondo il bando di concorso, difettava il requisito della qualifica caratteristica non inferiore alla media riportata nell’ultimo biennio.

La candidata impugnava la determina di esclusione e la clausola del bando, deducendo l’inadeguatezza del rapporto informativo e di aver subito condotte vessatorie dal superiore che aveva redatto la valutazione. Il TAR respingeva il ricorso e compensava le spese; la decisione veniva appellata.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta due censure. La prima riguarda il preteso difetto di motivazione e il mancato rilievo di una sentenza di annullamento del rigetto del ricorso gerarchico avverso il rapporto informativo. La seconda contesta l’equiparazione tra scheda valutativa e rapporto informativo, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe introdotto un requisito ulteriore rispetto al bando.

Sul primo motivo la Corte rileva che il procedimento penale richiamato dall’appellante non risulta definito con pronuncia di condanna e che le sentenze valorizzate riguardano fatti o soggetti diversi. La pronuncia assolutoria concerne condotte successive al periodo oggetto della valutazione. Il rapporto informativo non risulta annullato né sospeso, come già osservato in sede cautelare. La carenza motivazionale è quindi esclusa, perché l’atto richiama l’insufficiente rendimento e il documento caratteristico evidenzia un giudizio inferiore alla media.

Sul secondo motivo la Corte argomenta dalla lettera della lex specialis: l’art. 6 del bando richiama espressamente la “scheda valutativa o rapporto informativo”, attribuendo rilievo a entrambi. Le valutazioni caratteristiche, ai sensi dell’art. 1025, comma 3, cod. ord. mil., sono contenute anche nel rapporto informativo, che si conclude con un giudizio finale ex art. 692, comma 1, lett. b), t.u. ord. mil. n. 90 del 2010. L’equiparazione non estende quindi la portata del bando.

La chiarezza della clausola rende inconferente la giurisprudenza sulle clausole ambigue richiamata dall’appellante, così come va escluso ogni effetto additivo dell’intervento amministrativo. Il riferimento al principio tempus regit actum contenuto nella sentenza impugnata costituisce, per la Corte, argomentazione accessoria e priva di refluenza sul giudizio. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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