Carta docente non erogata: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 2602 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. è esperibile anche per l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, Sezione lavoro, che abbia accertato il diritto della ricorrente a ottenere la carta docente. L’Amministrazione che non contesti l’inadempimento e non dia corso all’obbligo portato dal titolo deve essere condannata a completa esecuzione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Decorso infruttuosamente tale termine, si nomina un Commissario ad acta per gli adempimenti sostitutivi, senza liquidazione di compenso qualora l’incarico sia affidato a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che accerta e dichiara il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per l’importo di 500,00 euro annui, con condanna dell’Amministrazione a metterla a disposizione o a fornire altro equipollente.

Nonostante la notifica del titolo, l’Amministrazione è rimasta inadempiente. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha esaminato la domanda alla luce dell’art. 114 cod. proc. amm., verificando anzitutto la sussistenza del titolo esecutivo e la sua idoneità a fondare il giudizio di ottemperanza. Il thema decidendum riguarda l’esecuzione di un giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, Sezione lavoro, avente ad oggetto un’obbligazione di fare a carico dell’Amministrazione.

Sul punto il Collegio ha rilevato che la pretesa fatta valere è adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione, pur costituitasi, non ha contestato il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato. Tale condotta processuale consolida il quadro probatorio e conferma l’inerzia dell’ente.

Ne è derivata la condanna dell’Amministrazione a dare completa esecuzione, per la sola sorte capitale, alla sentenza del Tribunale di Milano, con termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente decisione. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni, risulta già decorso, non essendo state completate le procedure esecutive ivi contemplate.

Il Tribunale ha quindi predisposto la misura sostitutiva per l’ipotesi di perdurante inerzia. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, provvederà un Commissario ad acta, nominato nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato. Il Commissario adotterà gli atti necessari al proprio mandato, avvalendosi, ove occorra, della struttura organizzativa regionale.

Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del Commissario. Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *