Revoca del nulla osta per inadempibilità sopravvenuta del datore di lavoro (TAR Emilia-Romagna n. 187 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta all’ingresso del lavoratore straniero è legittima quando sussista, in modo incontestato, l’impossibilità sopravvenuta del datore di lavoro di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del lavoratore, in ragione della propria condizione personale. Tale circostanza assume rilievo automaticamente ostativo alla perdurante validità del nulla osta, indipendentemente da ulteriori valutazioni in ordine alla condotta delle parti. Ne deriva l’insussistenza del fumus boni iuris richiesto per la concessione della misura cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.
Il Fatto
Un cittadino straniero, datore di lavoro, impugnava il decreto con cui l’Amministrazione aveva revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del lavoratore da lui richiesto. La revoca era intervenuta successivamente al rilascio del titolo, sulla base della sopravvenuta impossibilità del richiedente di adempiere alle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro, derivante dalla propria condizione personale.
Il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento di revoca e, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia, deducendo il pregiudizio derivante dalla perdita della possibilità di instaurare il rapporto lavorativo con il soggetto indicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, ha vagliato l’istanza cautelare alla luce dei presupposti richiesti dall’art. 55 cod. proc. amm., concentrando la propria valutazione sulla sussistenza del fumus boni iuris.
Il Collegio ha rilevato che risultava incontestata l’impossibilità del datore di lavoro di “adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del lavoratore in ragione della propria condizione personale”. Tale circostanza, secondo il Tribunale, costituiva motivo automaticamente ostativo alla perdurante validità del nulla osta già rilasciato.
La natura automatica dell’effetto ostativo ha quindi escluso che la domanda cautelare potesse superare il vaglio di delibazione sommaria propria della fase incidentale. Il fumus è stato ritenuto insussistente proprio in ragione del carattere incontestato del presupposto fattuale posto alla base della revoca, che non lasciava spazio a un’apprezzabile probabilità di accoglimento del ricorso nel merito.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, compensando integralmente le spese della fase processuale.
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Nota della Redazione
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