Impossibilità di adempiere al giudicato non sussiste per mere difficoltà catastali (Cons. Stato n. 10183 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’impossibilità oggettiva di adempiere al giudicato non è integrata dalle mere difficoltà di identificazione catastale dell’area occupata sine titulo. La necessità di verificare l’estensione effettiva dell’area utilizzata per l’opera pubblica e di procedere a un nuovo frazionamento catastale costituisce un ordinario adempimento tecnico-amministrativo, che l’amministrazione è tenuta a svolgere. Il giudice dell’ottemperanza ordina l’esecuzione del giudicato e, in caso di perdurante inerzia, nomina il commissario ad acta, non essendo necessario disporre la penalità di mora quando l’insediamento dell’organo sostitutivo avviene senza soluzione di continuità rispetto alla scadenza del termine assegnato.
Il Fatto
La società ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza della Sezione IV del Consiglio di Stato n. 3193/2024, che, riformando la decisione di primo grado del TAR Puglia, ha accertato l’occupazione sine titulo di un terreno di sua proprietà, utilizzato dal Comune per la realizzazione di una strada. Il giudicato aveva imposto la restituzione delle aree previa rimessione in pristino e il risarcimento del danno da mancato godimento, oppure, in alternativa, l’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001.
Il Comune ha avviato il procedimento di acquisizione, ma ne ha poi eccepito la non identificabilità catastale dell’area, rappresentando la soppressione della particella originaria e la sua frammentazione in più particelle. Ha quindi invocato l’impossibilità sopravvenuta ex art. 1218 cod. civ. e chiesto la cessazione della materia del contendere. La società ha replicato producendo una visura catastale storica e insistendo per la nomina del commissario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude anzitutto la necessità di ulteriori dilazioni, essendo la causa matura per la decisione. Nel merito, ritiene fondato il ricorso e supera la difesa dell’amministrazione con un rilievo decisivo: la tesi comunale è smentita per tabulas. La visura catastale prodotta in giudizio dimostra che dalla particella originaria è stata costituita, per effetto di atto di frazionamento, una particella non soppressa e riconducibile alla società.
La Corte non si limita però alla smentita documentale. Afferma un principio più generale: la necessità di individuare o modificare una particella catastale non determina alcuna impossibilità oggettiva di adottare il provvedimento di acquisizione sanante. Il bene occupato non è venuto meno sotto l’aspetto ontologico, e l’amministrazione deve preliminarmente verificare l’area effettivamente utilizzata per l’opera pubblica, identificarla catastalmente, anche mediante un nuovo frazionamento, e completare gli adempimenti di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001.
Il percorso argomentativo rovescia così l’impostazione difensiva: quelle che il Comune presenta come causa di impossibilità assoluta e non imputabile sono, per il Collegio, ordinarie incombenze tecniche dell’ente. La menzione della giurisprudenza amministrativa sull’art. 1218 cod. civ. non è sufficiente a qualificare come oggettivo un ostacolo che dipende dall’attività di ricostruzione catastale rimessa proprio all’amministrazione.
Accolto il ricorso, il Collegio ordina al Comune di dare esecuzione al giudicato entro 120 giorni, alternativamente mediante la restituzione delle aree con risarcimento, oppure mediante l’acquisizione sanante con determinazione delle somme secondo i parametri di legge, restando salvo l’acquisto iure privatorum. Nomina quindi commissario ad acta il Prefetto, con facoltà di delega, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. Poiché l’insediamento del commissario avviene senza soluzione di continuità rispetto alla scadenza del termine, non reputa necessaria la penalità di mora.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.