Cava di recupero illegittima prescrizione rimette recupero a indirizzi dei Comuni (TAR Lombardia n. 1136 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La prescrizione tecnica contenuta nella scheda di identificazione di una cava di recupero, che impone di concordare progetto, tipologia del recupero e destinazione d’uso finale dell’area con gli indirizzi dei Comuni e dei parchi PLIS e di convenzionare con essi, è illegittima. Essa viola l’art. 15 della l.r. Lombardia n. 14/1998, che individua contenuti, soggetti e procedimento del convenzionamento, e l’art. 39 della stessa legge, che richiama quella convenzione per le cave cessate. Il riferimento a indeterminati indirizzi, l’inclusione dei PLIS come parti necessarie e la preclusione dell’intervento sostitutivo provinciale in caso di mancato accordo integrano violazione di legge ed eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di motivazione.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un compendio estrattivo situato tra due Comuni, da decenni destinato a cava. Nel Piano Cave provinciale il polo era stato qualificato come ambito territoriale estrattivo, con volumetria cavabile e attività svolta senza soluzione di continuità. Dopo l’approvazione del progetto di gestione produttiva e il rilascio delle autorizzazioni ambientali, la Città Metropolitana ha adottato la proposta del nuovo Piano Cave 2019-2029.
Nel passaggio dalla proposta al Piano adottato, l’ambito è stato riqualificato come cava di recupero, con nuova sigla, senza specifica motivazione, e la relativa scheda ha subordinato la coltivazione a una convenzione con i due Comuni e i PLIS, secondo i loro indirizzi. Il Consiglio Regionale ha approvato il Piano. La ricorrente ha impugnato la deliberazione regionale per la parte relativa al proprio ambito, deducendo cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di difetto di interesse. L’interesse al ricorso deve essere concreto e attuale e consistere in una utilità pratica, diretta e immediata. La ricorrente, però, non correla la lesione alla mera qualificazione come cava di recupero, bensì alla prescrizione tecnica della scheda, che la assoggetta agli indirizzi dei Comuni e dei PLIS. Su tale presupposto il ricorso è ammissibile, mentre è inammissibile il motivo contro l’art. 45 della normativa tecnica, per interesse meramente astratto e ipotetico.
Sul merito, il Collegio richiama l’orientamento per cui le scelte di pianificazione sono espressione di amplissima discrezionalità, insindacabile nel merito, e non richiedono motivazione puntuale. Il Piano Cave, atto di pianificazione generale, non necessita di specifica motivazione per le singole aree, salvo che si discosti dai pareri obbligatori.
Il primo motivo, sulla mancata ripubblicazione, è infondato. Le modifiche intervenute in sede di approvazione sono un effetto connaturale al procedimento e, nella specie, variazioni di dettaglio che lasciano inalterato l’impianto originario. Esclusa la ripubblicazione, cade anche la censura sulle garanzie partecipative.
Il secondo motivo, sulla qualificazione come cava di recupero, è inammissibile per difetto di interesse: la lesione si collega alla prescrizione, non alla qualificazione in sé.
I motivi terzo e quarto sono fondati. La scheda impone di concordare progetto, recupero e destinazione finale con gli indirizzi dei Comuni e dei due PLIS, e di convenzionare con i Comuni. La l.r. n. 14/1998 non definisce la cava di recupero, ma la nozione si ricava dagli artt. 6 e 39, che contemplano le cave cessate e richiamano la convenzione dell’art. 15. La prescrizione contrasta con tale disciplina per contenuti, soggetti e procedimento: richiama indirizzi estranei alla norma, include i PLIS come parti necessarie e preclude l’intervento sostitutivo del comma 4 in caso di mancato accordo.
Il Collegio rileva anche irragionevolezza e difetto di motivazione, come confermato dalle difese non perspicue della Città Metropolitana e della Regione, che hanno dato letture opposte della riconducibilità della prescrizione all’art. 15. Il ricorso è quindi accolto nei limiti dell’interesse azionato, con annullamento della prescrizione tecnica della scheda della cava Rg17, compensando tra le parti le spese.
Nota della Redazione
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