Prevalenza del PTC sul piano urbanistico comunale e fascia di continuità naturalistica (Cons. Stato n. 10182 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni del piano territoriale di coordinamento provinciale qualificate come immediatamente prevalenti sulle previsioni degli strumenti urbanistici sono vincolanti per i piani comunali e direttamente cogenti anche nei confronti dei privati. In sede di approvazione del piano urbanistico comunale il Comune deve recepire gli indirizzi e le prescrizioni della pianificazione sovraordinata e non può discostarsene arbitrariamente. Ove l’area ricada nella fascia di continuità naturalistica, le relative prescrizioni si applicano senza che assumano rilievo dirimente le contestazioni sull’inidoneità concreta del sito, in assenza di modifica della pianificazione sovraordinata. La deroga per modesti ampliamenti delle aree esistenti costituisce prerogativa del Comune nell’esercizio del potere di pianificazione e presuppone la documentazione adeguata delle esigenze produttive. Il condono edilizio non incide sulla destinazione urbanistica dell’area, né l’art. 29 della legge n. 47/1985 è direttamente applicabile ai Comuni.

Il Fatto

La società appellante, proprietaria di un compendio immobiliare in località Fosso Lama nel Comune di Osimo, dove gestisce un’attività di fabbricazione e vendita di manufatti in cemento prefabbricato, ha impugnato la sentenza con cui il TAR Marche ha respinto il ricorso avverso la delibera consiliare di approvazione del PUC. Nella parte relativa al terreno identificato al foglio 93, particella 85, è stata attribuita per la gran parte la destinazione a verde privato, anziché la destinazione D1 richiesta.

La qualificazione deriva dall’adeguamento del piano comunale al PTC della Provincia di Ancona, che colloca l’area nella fascia della continuità naturalistica in ambito V delle Pianure e Terrazzi Alluvionali, con applicazione degli indirizzi del punto 1.V.7 del documento D4/1.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato inammissibile la produzione documentale in appello, relativa a un impianto fotovoltaico, non ricorrendo alcuna delle due condizioni alternative previste dall’art. 104, comma 2, cod. proc. amm.: l’indispensabilità ai fini della decisione o l’impossibilità di produzione in primo grado per causa non imputabile.

Nel merito, la Sezione ha respinto il primo motivo. L’art. 12 della legge regionale Marche 30 novembre 2023 n. 19 configura il PTCP come strumento intermedio tra pianificazione regionale e comunale, cui gli strumenti urbanistici comunali si rapportano; l’art. 14, comma 4, impone al piano urbanistico comunale di recepire gli eventuali contenuti prescrittivi della pianificazione sovraordinata. Il rapporto delineato dall’appellante non trova quindi riscontro nella disciplina normativa.

Quanto alla misura 1.V.7, il Consiglio ha richiamato la propria sentenza Sez. IV n. 4639 del 7 giugno 2022, che ha riconosciuto carattere inderogabile alle previsioni del PTC di Ancona, prevalenti sugli strumenti urbanistici e direttamente cogenti anche per i privati ai sensi dell’art. 13 della legge regionale n. 34 del 1992. Poiché l’area ricade nella fascia, aspetto non contestato, in assenza di modifica della pianificazione sovraordinata non assumono rilievo dirimente le doglianze sull’inidoneità concreta del sito.

Parimenti infondato è il motivo sulla possibilità di ampliamento per il mantenimento dei livelli produttivi. I modesti ampliamenti costituiscono prerogativa dei Comuni nell’esercizio del potere di pianificazione e presuppongono esigenze adeguatamente documentate; nel caso concreto l’utilizzo del piazzale è stato allegato in maniera generica, con valutazione rimessa all’ampia discrezionalità amministrativa. Irrilevante è poi il richiamo alla variante del 2017, che riconosceva la destinazione D1, risultando incompatibile con la pianificazione provinciale.

Il Collegio ha escluso infine che il condono edilizio conseguito sul piazzale imponesse una specifica motivazione: le scelte di destinazione di singole aree non richiedono motivazione, salvo l’esistenza di affidamenti meritevoli (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3632 del 2020), e l’art. 29 della legge n. 47/1985 si rivolge al legislatore regionale, non direttamente ai Comuni. Respinta anche la censura di incoerenza della Provincia, avendo la stessa impugnato il PRG del 2008, con ricorso dichiarato improcedibile in relazione all’approvazione del nuovo PUC. L’appello è stato respinto con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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