Ottemperanza al giudicato e ripristino sedi soppresse nel concorso Vice Prefetti (Cons. Stato n. 10184 del 18.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che ha annullato la soppressione, avvenuta dopo la scadenza del termine di legge, delle sedi destinate ai vincitori di un concorso, l’amministrazione è tenuta a motivare le sopravvenute ragioni di interesse pubblico che giustifichino l’eliminazione dei posti originariamente individuati. In difetto di congrua motivazione, essa deve ripristinare le sedi soppresse e verificare, in sede di riesame, se il ricorrente occupi in graduatoria una posizione utile per l’assegnazione. La decadenza dai benefici di cui alla legge n. 104 del 1992, intervenuta per il decesso del familiare assistito, incide solo sull’ordine di preferenza nella scelta della sede e non estingue il diritto del vincitore a concorrere per le sedi illegittimamente escluse.

Il Fatto

La ricorrente, vincitrice del concorso a Vice Prefetto, aveva ottenuto dal Consiglio di Stato l’annullamento del provvedimento che l’aveva assegnata alla sede de L’Aquila. Il Ministero dell’Interno, dopo la chiusura della procedura, aveva eliminato dagli elenchi gli uffici di Avellino e Caserta, nei quali la ricorrente aspirava a essere destinata anche in forza dei benefici della legge n. 104 del 1992 per l’assistenza al genitore disabile.

Formatosi il giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendo che la sentenza era rimasta ineseguita. Il Ministero ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, per essere il genitore deceduto già in pendenza del giudizio di primo grado e per essere quindi venuto meno il diritto di precedenza nella scelta della sede.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal giudicato formatosi sulla precedente decisione, che aveva accertato come i presupposti della procedura concorsuale si fossero cristallizzati al 31 dicembre 2020, in applicazione dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 139 del 2010. Da quella premessa discende che la diminuzione sopravvenuta dei posti in talune sedi non avrebbe potuto incidere sul procedimento in corso senza un’adeguata motivazione, nel caso concreto del tutto assente.

La Corte ribadisce che i principi di trasparenza e di certezza delle posizioni individuali esigevano un supporto motivazionale idoneo a chiarire le ragioni di interesse pubblico poste a fondamento della riduzione dei posti. La modifica successiva al termine fissato dalla legge ha inciso sul principio di affidamento in ordine al numero dei posti disponibili per qualifica.

Su questa base il Collegio ordina al Ministero di motivare le ragioni della soppressione e, in loro assenza, di ripristinare le sedi di Avellino e Caserta, verificando se la ricorrente fosse collocata in graduatoria in posizione utile per potervi essere assegnata. Il riferimento alla legge n. 104 del 1992 contenuto nella precedente motivazione è stato operato ad abundantiam, per ribadire la portata viziante della modifica ex post, e non può essere letto come costitutivo della pretesa alla conservazione dei posti.

Quanto all’eccezione del Ministero, la Sezione rileva che il beneficio ex legge n. 104 del 1992 incide solo sull’ordine di preferenza nella scelta della sede. La sua decadenza, conseguente al decesso del genitore, non estingue il diritto a scegliere, nel rispetto della graduatoria formata, tra le sedi originariamente indicate o successivamente individuate con congrua motivazione. Spetta all’amministrazione accertare, in sede di riesame, se la ricorrente possa ottenere quelle sedi anche senza il criterio preferenziale.

Il ricorso è pertanto accolto, con ordine di esecuzione entro 45 giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. Il Collegio si riserva di nominare un commissario ad acta in caso di inerzia e condanna il Ministero alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *