Continuità requisiti di gara e validità territoriale licenza ex art 134 TULPS (TAR Calabria n. 272 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara pubblica, pur costituendo regola generale, deve essere applicato in coerenza con i principi di ragionevolezza e proporzionalità. Una discontinuità accertata non determina l’esclusione quando, per durata o contesto, non arrechi alcun vulnus concreto all’esigenza dell’amministrazione di contrattare con soggetti affidabili. La posizione del concorrente non aggiudicatario, collocato in attesa passiva durante la pendenza di un contenzioso promosso da terzi, non impone il mantenimento ininterrotto del requisito. Ne consegue che la temporanea limitazione dell’estensione territoriale della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS, requisito distinto dal possesso della licenza madre e agevolmente ripristinabile mediante SCIA, non integra gli estremi della dichiarazione non veritiera ex art. 80, comma 5, lett. f bis, del d.lgs. n. 50/2016.
Il Fatto
Con bando pubblicato il 9 gennaio 2020, CONSIP S.p.A. indiceva una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, suddivisa in trentaquattro lotti, per l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso le sedi del Ministero della Giustizia. Il lotto 28, relativo alla Provincia di Catanzaro, era aggiudicato inizialmente a una prima società, poi esclusa per carenza dei requisiti di legge.
A seguito di tale esclusione, in data 4 luglio 2025 la stazione appaltante aggiudicava il lotto alla controinteressata, mentre la ricorrente si collocava in seconda posizione. La ricorrente impugnava l’aggiudicazione definitiva, i verbali di gara e gli atti di verifica dei requisiti, deducendo l’illegittimità della mancata esclusione della controinteressata per dichiarazioni non veritiere e per la sopravvenuta discontinuità nel possesso del requisito territoriale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta due questioni: la veridicità delle dichiarazioni rese in gara e la continuità del requisito dell’estensione territoriale della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS. Quanto alla prima, il Tribunale esclude che la controinteressata abbia reso dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f bis, del d.lgs. n. 50/2016. La licenza rilasciata dalla competente Prefettura era efficace sull’intero territorio regionale e, dunque, corrispondeva a quanto attestato nel documento di gara. Alla data di presentazione dell’offerta il titolo era pienamente valido e la dichiarazione non presenta profili di falsità.
Sulla continuità, il Collegio richiama l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria, secondo cui il possesso dei requisiti deve sussistere dalla domanda e permanere senza interruzione per tutta la procedura. Tale principio, tuttavia, va declinato secondo ragionevolezza e proporzionalità. La giurisprudenza più recente esclude che una discontinuità accertata determini l’esclusione quando non abbia arrecato alcun vulnus all’esigenza dell’amministrazione di contrattare con soggetti affidabili e qualificati.
Il Tribunale differenzia, inoltre, la posizione dell’aggiudicatario da quella dei concorrenti non utilmente collocati. Per questi ultimi la procedura deve intendersi conclusa con l’aggiudicazione altrui, cessando il vincolo dell’offerta. Nel caso concreto, la posizione della controinteressata era di mera attesa passiva, dipendente dai tempi istruttori della stazione appaltante e dal contenzioso promosso dalla precedente aggiudicataria, vicende estranee alla sua sfera di controllo.
Il Collegio osserva infine che il requisito primario è la licenza prefettizia ex art. 134 TULPS, mentre l’estensione territoriale non costituisce un nuovo titolo autorizzativo: essa si perfeziona con procedura semplificata, equiparabile a una denuncia di inizio attività immediatamente efficace. Il disciplinare richiede, per l’estensione provinciale, la mera copia della richiesta presentata, e la giurisprudenza amministrativa ammette che l’estensione intervenga anche prima della stipula del contratto.
Ne deriva che la temporanea limitazione dell’efficacia territoriale, intervenuta in una fase di quiescenza della gara, non equivale alla perdita della licenza e non altera la serietà dell’offerta. Il ricorso è quindi respinto, con declaratoria del difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, estraneo agli atti impugnati, e condanna della ricorrente alla rifusione delle spese.
Nota della Redazione
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