Ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2082 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso è fondato allorché risultino provati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Integrati i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere nel termine stabilito e nomina, per l’ipotesi di perdurante inadempimento, un commissario ad acta. Ove il commissario sia dirigente della medesima amministrazione resistente, l’incarico si intende rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a compenso, per applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso al TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della carta docenti e all’assegnazione della relativa somma in suo favore per determinati anni scolastici.
Dedotta la notifica del titolo all’amministrazione e la mancata esecuzione dello stesso, la parte ha chiesto l’adozione dei provvedimenti di ottemperanza, con nomina di un commissario per l’ipotesi di inerzia dell’amministrazione intimata.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sicilia ha verificato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione, e all’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo all’amministrazione, della quale era stata data prova.
Accertato l’inadempimento, il Collegio ha accolto il ricorso e ha ordinato all’amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal titolo.
Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il TAR ha nominato commissario ad acta, su sollecitazione della parte interessata, il responsabile della competente Direzione generale del medesimo Ministero, con facoltà di delega a altro dirigente o funzionario munito di adeguata competenza e con un ulteriore termine di sessanta giorni.
Quanto al compenso, il Collegio ha escluso che esso sia dovuto, poiché l’attività è rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno ha richiamato l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge 24 marzo 2001, n. 89, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della stessa legge, ma estensibile alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato in plurime decisioni di merito richiamate.
Ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, e che il commissario deve effettuare il deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura telematica PAT, con il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”. Le spese di lite sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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